Iva, il rappresentante fiscale non risponde in solido se estraneo all’illecito
Studio Legale Armella & Associati
Non risponde dell’Iva il rappresentante fiscale che non è stato espressamente designato come debitore dell’imposta dal soggetto che lo ha nominato, se dimostra di essere completamente estraneo all’illecito.
Con la sentenza 8 luglio 2026, T-356/25, il Tribunale UE conferma l’illegittimità di qualsiasi disposizione nazionale che, in attuazione dell’art. 205, dir. 2006/112/CE (direttiva Iva) introduce una responsabilità solidale di tipo oggettivo in capo al rappresentante fiscale. A tale soggetto deve essere sempre concesso, infatti, il diritto a dimostrare la propria estraneità alla condotta illecita del soggetto per conto di cui opera.
La pronuncia in esame ha origine dall’accertamento effettuato dal Fisco greco nei confronti di una società italiana, identificata ai fini Iva in Grecia, e della società di spedizionieri doganali, sua rappresentante fiscale. Il rappresentante greco ha impugnato il provvedimento, facendo presente che si era limitato a presentare le dichiarazioni Iva relative alle operazioni effettuate dalla società italiana con il suo numero di identificazione Iva greco e a pagare l’imposta corrispondente, senza tenere i libri contabili e stipulare contratti per conto di tale società, non conoscendo le operazioni effettuate da quest’ultima e non essendo incaricata del trasporto delle merci interessate o del pagamento dei fornitori.
Nel nostro ordinamento, l’art. 205 della direttiva Iva è stato recepito dall’art. 17, comma 3, d.p.r. 633/1972 (decreto Iva), il quale afferma che “il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Il principio affermato dal Tribunale UE si pone in continuità con la giurisprudenza nazionale, secondo cui la nomina a rappresentante Iva di un soggetto non residente non costituisce soltanto una delle modalità attraverso cui il soggetto non residente può adempiere gli obblighi Iva in Italia, con la conseguenza che al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva “parziale”. Il rappresentante, pertanto, risponde in solido soltanto per le operazioni specificatamente attribuitegli dal rappresentato non residente: la mera esistenza di un mandato non fa sorgere nessuna responsabilità solidale in capo al rappresentante fiscale.