Cassazione: illegittima la rideterminazione del valore doganale se le Dogane ricorrono a banche dati interne

Cassazione: illegittima la rideterminazione del valore doganale se le Dogane ricorrono a banche dati interne

Sara Armella

Tatiana Salvi

Illegittimo il ricorso ai database dell’Agenzia delle dogane per rideterminare il valore doganale dichiarato dall’importatore. I dati estrapolati dalle banche dati interne, come il sistema M.E.R.C.E. possono essere utilizzati per dare inizio all’attività di accertamento, potendo giustificare un “fondato dubbio” sulla correttezza del prezzo indicato dall’importatore. L’Agenzia delle dogane, tuttavia, non può fare riferimento ai valori statistici estrapolati da tali database per ricalcolare il prezzo dichiarato all’importazione.

Con la sentenza 20/06/2026, n. 20998, la Corte di Cassazione ha ribadito che il valore doganale deve essere calcolato secondo i criteri previsti dal Codice dell’Unione (Cdu). Il ricorso a banche dati interne all’Agenzia è possibile soltanto in via residuale, come “mezzo ragionevole” compatibile con i principi e le disposizioni generali previste dall’articolo VII dell’accordo Gatt 1994.

Come riconosciuto dalla sentenza, infatti, la banca dati M.E.R.C.E. contiene rilevazioni “astratte e ufficiose”, non riconducibili a specifiche transazioni aventi a oggetto beni similari.

Uno strumento che può essere utilizzato, quindi, in via sussidiaria e in ultima istanza, soltanto quando non sia possibile fare ricorso ai criteri alternativi di determinazione del valore previsti dal Codice doganale dell’Unione.

Com’è noto, secondo la normativa doganale, l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il prezzo di transazione, ossia il costo effettivamente pagato per i prodotti importati. Il prezzo di transazione rappresenta quindi il criterio primario per la determinazione del valore doganale, da cui è possibile discostarsi soltanto in ipotesi eccezionali e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale.

In particolare, il valore dichiarato in sede di importazione può essere oggetto di revisione soltanto quando le Autorità doganali nutrano motivati e fondati dubbi in ordine al corrispettivo indicato, a seguito di uno speciale contraddittorio preventivo, previsto come obbligatorio. Nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, non sia possibile individuare il prezzo di transazione della merce, è ammesso il ricorso ai criteri alternativi di stima dei beni importati individuati dalla normativa doganale, da utilizzarsi in rigoroso ordine gerarchico.

La rettifica del valore deve rispettare non soltanto i criteri di determinazione previsti dal Codice doganale, ma anche il loro ordine di applicazione.

Deve pertanto ritenersi illegittima la rettifica dell’Ufficio, nel caso in cui l’accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici relativa al valore medio di merci similari.

La sentenza della Corte di Cassazione si allinea ai principi già espressi anche dalla Corte di Giustizia europea. In particolare, con la sentenza Keladis (C-72/24 e 73/24), i giudici europei hanno stabilito che il ricorso alle banche dati è ammesso soltanto “in ultima istanza”, qualora non sia possibile effettuare un controllo fisico delle merci o ricostruirne la natura, attraverso la descrizione generica contenuta nella documentazione commerciale. Anche nel caso Vàm4all (T-224/25), il Tribunale europeo ha ritenuto ammissibile il ricorso a una banca dati interna dell’Agenzia soltanto perché si trattava di merce “alla rinfusa” che non presentavano caratteristiche uniche o particolari. Nel caso esaminato, in particolare, il rappresentante doganale non era stato in grado di dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto della merce ed era stato escluso il ricorso ai metodi alternativi di determinazione del valore.

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