Dazio UE sui pacchi low-cost: le Q&A della Commissione europea
Sara Armella e Tatiana Salvi
La Commissione europea si prepara all’introduzione del nuovo dazio fisso di 3 euro sugli articoli importati con spedizioni di valore inferiore a 150 euro: le Q&A pubblicate il 15 giugno scorso, forniscono alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione della nuova tariffa.
Una precisazione importante riguarda la definizione di “spedizione”, indispensabile per comprendere quando si parla di pacchi “low cost”, con un valore inferiore a 150 euro. Nelle proprie linee guida, la Commissione europea aveva già chiarito che le merci inviate da un fornitore extra-UE allo stesso consumatore, anche se giunte lo stesso giorno a destinazione, devono essere considerate come spedizioni separate se sono state oggetto di più ordini e consegne. Allo stesso modo, le merci oggetto di un unico ordine effettuato dalla stessa persona, ma inviate separatamente, devono essere considerate come operazioni separate.
Le FAQ forniscono ora un chiarimento in più: se i prodotti spediti dalla Cina o da un altro Paese terzo sono destinati a persone fisiche diverse, si realizzano due operazioni distinte. Secondo le linee guida della Commissione europea, infatti, ogni pacco low cost deve essere indirizzato a un unico destinatario. Se ad acquistare i beni sono due persone diverse, devono essere presentate due dichiarazioni doganali separate. Di conseguenza, tutte le bollette di importazione H1 in cui sono raggruppati gli articoli venduti a distanza a destinatari diversi dovranno essere riclassificate come spedizioni distinte.
Altro importante chiarimento riguarda la definizione di “articolo”, in quanto il dazio fisso di 3 euro si applicherà su ogni categoria merceologica di merce importata, individuata da una determinata classificazione doganale. Il dazio doganale di tre euro si applicherà a ogni “riga” riportata nella dichiarazione doganale. Di conseguenza, nella compilazione delle bollette H7, la Commissione europea suggerisce di utilizzare una riga per ogni merce con la stessa classificazione tariffaria, includendo poi la quantità dei prodotti nella parte dedicata alla descrizione delle merci.
Le FAQ della Commissione europea approfondiscono, inoltre, il tema delle garanzie necessarie per assicurare la copertura dei dazi doganali. La garanzia globale rappresenta un’autorizzazione obbligatoria, prevista dal Codice doganale, per assicurare la copertura di più operazioni doganali. Se gli operatori, titolari di IOSS, intendono assumere il ruolo di dichiaranti, devono presentare la domanda per l’autorizzazione alla costituzione della garanzia nello Stato membro in cui intendono presentare le dichiarazioni (ossia quello competente per il recupero del debito doganale). Non è necessaria alcuna consultazione tra l’autorità fiscale dello Stato membro di registrazione dell’IOSS e quella del luogo in cui saranno presentate le dichiarazioni.
Altro tema affrontato dalla Commissione europea riguarda gli articoli immessi in libera pratica nei territori fiscali speciali, a cui si applicherà la regola dei 3 euro. Il Regolamento delegato al Codice doganale dell’Unione sarà modificato per chiarire che il concetto di vendita a distanza deve includere le merci recapitate a un cliente nei territori del territorio doganale dell’Unione anche se non si applicano le disposizioni della direttiva Iva (2006/112/CE).
Da precisare, infine, che la bolletta H7 non contiene dati sufficienti per gestire la riscossione delle accise. Per questo motivo, non è ancora possibile utilizzare questo tracciato per le merci vendute a distanza soggette ad accisa.
Sara Armella e Tatiana Salvi