Approvato il 21° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia

Il 23 luglio 2026 il Consiglio europeo ha adottato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta all’aggressione nei confronti dell’Ucraina. Il nuovo pacchetto, il più ampio per aggiornamento delle liste sanzionatorie, include misure contro le banche russe e le piattaforme di criptoattività che forniscono sostegno al regime. Continuano le designazioni di persone fisiche ed entità coinvolte nel settore industriale bellico e le restrizioni alle esportazioni di beni dual use.

È stata prolungata, fino al 15 luglio 2027 la limitazione al prezzo del petrolio, il cosiddetto “price cap”, fissando il tetto massimo di vendita verso i Paesi UE a 44,7 dollari, significativamente al di sotto del prezzo di mercato attuale (76,76 USD/bbl di media al 20 luglio 2026). L’obiettivo è quello di limitare i ricavi legati al commercio di prodotti energetici in un periodo di elevata volatilità dei mercati energetici. Su tale linea d’azione si colloca l’inserimento di 41 nuove navi della c.d. “shadow fleet” russa nella lista dei soggetti sanzionati, rafforzando la lotta al trasporto di greggio russo illegale. Le autorità degli Stati membri sono state autorizzate anche a procedere al sequestro o alla confisca dei prodotti petroliferi russi da questa trasportati.

Confermato, inoltre, il blocco delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) russo a partire dal 1° gennaio 2027, con deroghe temporanee per i contratti conclusi prima dell’inizio del conflitto bellico.

Scatta per 33 banche il divieto di effettuare transazioni con soggetti europei, molte di queste con sede in Paesi terzi (per esempio in India e Mongolia), che hanno facilitato l’elusione delle precedenti misure restrittive. Nella lista dei soggetti destinatari del nuovo pacchetto figurano anche 14 operatori di cryptovalute. Una misura diretta a impedire il ricorso a servizi finanziari alternativi a quello bancario tradizionale per aggirare le sanzioni europee.

La lista continua con misure restrittive di natura economica e commerciale, tra cui diverse restrizioni all’esportazione di beni a duplice uso a carico di 51 entità, tra cui 14 aziende con sede in Cina, Turchia, Kirghizistan, Kazakistan, Emirati Arabi e India. Nuovi divieti riguardano le attività di import ed export di alcuni metalli (berillio, leghe), minerali (rame, nichel, piombo) e prodotti chimici.

Da gennaio 2026 sarà attivato anche un nuovo divieto, rivolto ai cantieri navali europei, di fornire qualsiasi tipo di assistenza alle navi russe.

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