Esportatore Autorizzato A.TR.: la nuova semplificazione per i traffici UE-Turchia

Esportatore Autorizzato A.TR.: la nuova semplificazione per i traffici UE-Turchia

Studio legale Armella & Associati

Con la circolare 16 giugno 2026 n. 15/D, l’Agenzia delle dogane ha fornito nuove indicazioni sulla procedura semplificata di rilascio della certificazione A.TR., il documento doganale che attesta la posizione di libera pratica delle merci nell’ambito dell’unione doganale UE – Turchia.

La circolare fa ordine a una disciplina che nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi e amministrativi, assicurando alle imprese più certezze e un percorso di autorizzazione chiaro e preciso.

Può presentare la domanda per il rilascio del certificato di esportatore autorizzato A.TR esclusivamente colui che riveste la qualifica di “esportatore”, ossia la persona stabilita nel territorio dell’Unione che ha il potere, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l’invio della merce fuori dal territorio doganale dell’Unione (art. 1, par. 19, Regolamento Delegato (UE) 2015/2446). Fuori da tale nozione vi sono tutti i soggetti che svolgono attività logistica e di assistenza doganale, per esempio spedizionieri, doganalisti, vettori e case di spedizione.

L’istante deve effettuare, inoltre, frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR e offrire tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci.

La domanda deve essere redatta compilando il modello ufficiale messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane, firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato tramite PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente. Il procedimento deve concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta rilasciata, l’autorizzazione ha validità illimitata.

L’acquisizione di tale status consente  all’esportatore di attestare autonomamente, tramite una dichiarazione di origine su fattura o su un altro documento commerciale, l’origine preferenziale delle merci esportate, senza dover richiedere all’Autorità doganale del Paese di esportazione il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Le disposizioni contenute nella circolare 15/D sono efficaci a partire dal 1° luglio 2026, superando le prassi emergenziali nate durante la pandemia da Covid-19, nonché tutte le precedenti note e circolari. Durante il periodo transitorio, che terminerà il 1° gennaio 2027, gli Uffici delle dogane sono chiamati ad adeguare i provvedimenti di esportatore A.TR. ai contenuti della presente circolare, allineando i provvedimenti già emessi alle nuove istruzioni operative.

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