Compliance doganale e ravvedimento operoso: i chiarimenti della Circolare n. 16/D/2026

Compliance doganale e ravvedimento operoso: i chiarimenti della Circolare n. 16/D/2026

Sara Armella

Tatiana Salvi

L’adempimento spontaneo in Dogana premia gli operatori, riducendo al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale. La circolare dell’Agenzia delle dogane 19/06/2026, n. 16/D favorisce la compliance doganale, chiarendo che è sempre possibile correggere eventuali errori, anche per evitare un procedimento penale per contrabbando. Una possibilità che è ammessa anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.

In particolare, con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’errore, fino a quando non sia notificato un avviso di accertamento. Una misura premiale, che consente di ottenere uno sconto sulle sanzioni, garantendo un forte risparmio per gli operatori.
Il ricorso a tale istituto non esclude la possibilità di accedere alle cause di estinzione del reato o di non punibilità previste dall’art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024). Al contrario, anche se l’articolo 112 Dnc, al primo comma, richiede il pagamento integrale del tributo e il versamento della sanzione, nella misura compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dei diritti contestati, tale somma può essere versata in misura ridotta.

Con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane chiarisce, infatti, che le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (art. 104 Dnc) ammettono la possibilità di applicare gli istituti previsti dal d.lgs. 472/1997, tra cui rientra anche il ravvedimento operoso.

Altro aspetto fondamentale è che, in caso di più operazioni, relative alla medesima violazione, deve trovare applicazione il cumulo giuridico previsto dall’art. 12, d.lgs. 472/1997. Tale istituto può essere utilizzato in riferimento a una pluralità di errate dichiarazioni (art. 79 Dnc) o di omesse dichiarazioni (art. 78 Dnc).

A seguito della riforma fiscale (d.lgs. 87/2024), per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’importatore può calcolare la sanzione attraverso il cumulo giuridico, utilizzando anche il ravvedimento operoso.

In questo caso, tuttavia, il cumulo opera soltanto per le violazioni della medesima disposizione commesse all’interno del medesimo periodo di imposta (anno solare). La circolare precisa, inoltre, la sanzione va calcolata dalla data dell’importazione in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.

Altro istituto che ha un effetto ancora più premiale rispetto al ravvedimento operoso è l’istanza di revisione di parte: attraverso questo strumento è possibile correggere una dichiarazione doganale senza incorrere in una sanzione amministrativa (art. 96, comma 13, Dnc). Presupposto essenziale è che non siano ancora iniziate verifiche, ispezioni o controlli da parte dell’Agenzia, ossia che l’operatore non sia a conoscenza di eventuali attività di accertamento da parte della Dogana o della Procura.

Già con la precedente circolare 10/12/2024, n. 25/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che in caso di revisione su istanza di parte non vi sono conseguenze penali per gli operatori.

La presentazione dell’istanza esclude non soltanto l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 96, c. 13), ma evita anche ogni eventuale contestazione penale. Ciò in quanto, se l’operatore chiede spontaneamente di correggere errori o inesattezze non può esservi contrabbando. La sanzione penale richiede, infatti, l’elemento soggettivo del dolo (ossia dell’intenzionalità): se l’operatore rimedia a un errore doganale non può essere ritenuto penalmente responsabile.

La circolare dell’Agenzia delle dogane sembra escludere l’applicazione dell’esimente della sanzione nel caso in cui l’istanza di revisione di parte sia presentata oltre 90 giorni. In realtà, la tabella allegata alla circolare esclude ogni possibile confusione, chiarendo che la revisione su istanza di parte, anche se presentata dopo i 90 giorni dallo svincolo della merce, esclude l’applicazione delle sanzioni, ma non degli interessi.

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