CBAM: proposta sulla conversione del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo
Studio legale Armella & Associati
Il 13 maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato la proposta del Regolamento di esecuzione sulla conversione del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo in una corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM. Sul punto, la Commissione è intervenuta anche con la pubblicazione di Q&A il 27 maggio.
In base al Reg. CBAM 2023/956, gli importatori di merci CBAM devono acquistare dei certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di carbonio incorporate nelle merci oggetto di importazione. Con il Reg. di modifica 2025/2083, questo obbligo è stato rinviato al 2027. Il 7 aprile 2026, la Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo trimestrale, pari a euro 75,36. A differenza del sistema a regime dal 2027, che vedrà un calcolo settimanale, per ogni trimestre del 2026, infatti, il prezzo è basato sulla media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle aste delle quote del sistema EU ETS.
Il Reg. CBAM prevede che un dichiarante CBAM autorizzato possa richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da consegnare, corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate, in modo da garantire che non venga pagato due volte lo stesso prezzo del carbonio per le stesse emissioni. L’obiettivo principale di questa proposta è stabilire le modalità con cui un importatore può richiedere questa riduzione.
L’operatore deve calcolare in modo preciso il prezzo del carbonio che è stato “effettivamente pagato” per le emissioni incorporate in ciascun bene importato. Questo calcolo deve tenere conto di eventuali rimborsi o altre forme di compensazione ricevute nel paese terzo, che ridurrebbero l’onere finanziario reale sostenuto. La proposta chiarisce che alcune forme di sostegno, come le sovvenzioni per la decarbonizzazione, non devono essere dedotte.
Qualora il fornitore di un bene precursore non fornisca il necessario rapporto di certificazione sul prezzo del carbonio pagato, o se tale rapporto non sia ritenuto affidabile, l’operatore può ricorrere all’uso del prezzo del carbonio predefinito per calcolare la riduzione.
Il prezzo del carbonio, se pagato in una valuta diversa dall’euro, deve essere convertito utilizzando il tasso di cambio medio annuo pubblicato dalla Commissione UE. Per richiedere la riduzione, l’operatore deve compilare un “rapporto sul prezzo del carbonio” utilizzando un apposito modello elettronico. Questo rapporto deve essere certificato da una “persona indipendente”, sia dall’operatore che dalle autorità del Paese terzo. La persona indipendente dovrà essere accreditata da un organismo nazionale competente. Il suo compito è verificare che il rapporto dell’operatore sia conforme e privo di errori significativi. La soglia di “materialità” per un errore è fissata al 5% del prezzo effettivo del carbonio per tonnellata.
Nelle Q&A del 27 maggio la Commissione UE ha confermato che definirà, nel corso del 2026, le norme che consentiranno la deduzione del prezzo del carbonio già pagato nel Paese terzo, specificando sia il tipo di documentazione necessaria a dimostrarne l’avvenuto pagamento, sia le modalità con cui un soggetto terzo e indipendente dovrà certificare la validità e l’accuratezza della documentazione fornita dal dichiarante. La Commissione si impegna a consultare le parti interessate sul progetto di atto, al fine di garantire che le normative tengano conto della diversità dei sistemi di tariffazione del carbonio esistenti a livello globale.
Prima dell’adozione, la Commissione si impegna a consultare tutti gli attori della catena del valore e del controllo del CBAM, al fine di garantire che le normative tengano conto della diversità dei sistemi di tariffazione del carbonio esistenti a livello globale.
Per agevolare gli obblighi dei dichiaranti, le Q&A indicano che la Commissione europea pubblicherà dei “prezzi del carbonio predefiniti” per ogni paese terzo che applica un sistema di tariffazione del carbonio. Il dichiarante CBAM avrà un duplice opzione: utilizzare il prezzo predefinito dalla Commissione per il paese di origine, evitando la raccolta e la certificazione di prove complesse oppure richiedere la deduzione basata sul prezzo effettivo. Questa scelta, potenzialmente più vantaggiosa se il prezzo pagato è superiore a quello predefinito, comporta l’onere di fornire prove certificate secondo le modalità che saranno stabilite.
Le Q&A precisano inoltre che la Commissione sta valutando come rendere disponibili questi valori il prima possibile e in vista del loro utilizzo diretto nel registro CBAM per le dichiarazioni previste per settembre 2027.