Esenzione Iva per l’importazione di beni personali: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Studio Legale Armella & Associati
È esente da Iva l’importazione di beni personali, introdotti nel territorio dell’Unione da persone che trasferiscono la propria residenza all’interno di uno Stato membro. L’esenzione si applica se tali beni sono in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per almeno 6 mesi nel luogo di residenza extra-UE (art. 4, dir. 2009/132/CE).
La risposta a interpello 28 maggio 2026, n. 105 dell’Agenzia delle entrate chiarisce il contenuto dei requisiti di “possesso” e di “luogo”, necessari per beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’art. 143 della direttiva Iva (dir. 2006/112/CE).
L’Agenzia chiarisce che l’espressione “beni personali”, si riferisce a quei beni “destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella” (art. 2 dir. 2009/132/CE).
A definire il requisito del “possesso” è intervenuta la Corte di Giustizia europea. Secondo la giurisprudenza unionale, importatore è in possesso del bene che vuole introdurre nel territorio europeo quando ha la disponibilità economica dello stesso, ossia vi esercita una forma di controllo effettivo (Corte di Giustizia, 17 maggio 2005, C-170/03). Tale possesso deve risultare da un riscontro di tipo fattuale (circolare ADM, 5 maggio 2004, n. 22).
Quanto al requisito del “luogo” di precedente residenza, l’Agenzia chiarisce che anche a colui che intende trasferire la propria residenza dal Regno Unito in Italia, proprietario di un’imbarcazione registrata nell’Isola di Man, deve essere riconosciuto l’esenzione da Iva. Una fattispecie peculiare che, secondo l’interpretazione fornita dall’Autorità amministrativa, rientra nell’alveo dei “casi particolari” di cui all’art. 4 della dir. 2009/132/CE, che giustificano l’applicazione dell’agevolazione fiscale: Regno Unito e Isola di Man formano, infatti, un unico territorio ai fini Iva (paragrafo 1, Customs and Excise Agreement del 1979).
Tali circostanze, ricorda l’Agenzia delle entrate, non sono verificabili in sede di interpello. Al ricorrere dei requisiti come sopra descritti, si ritiene che l’importazione definitiva di un’imbarcazione in Italia, in occasione del trasferimento di residenza, che rilevi come “bene personale” possa beneficiare dell’esenzione dall’Iva.