Responsabilità 231: l’assenza dei modelli di gestione non prova la colpa dell’ente

Responsabilità 231: l’assenza dei modelli di gestione non prova la colpa dell’ente

Studio Legale Armella & Associati

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 settembre 2026, n. 34744, conferma l’indirizzo secondo cui la mancata adozione dei modelli di gestione da parte dell’Ente non basta per far sorgere la responsabilità amministrativa, non essendo un elemento costitutivo della tipicità dell’illecito. Gli elementi costitutivi della responsabilità dell’ente sono, infatti, la relazione organica e teleologica tra l’autore del reato e l’ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra questi ultimi (Cass., pen., sez. IV, n. 18413/2022 e Cass. pen., sez. IV, n. 21704/2023).

L’ente, pertanto, risponde dell’illecito commesso nel suo interesse o vantaggio dai soggetti apicali soltanto se l’accusa fornisce la prova specifica della colpa di organizzazione. Al contempo, il giudice del merito deve motivare adeguatamente sulla colpa di organizzazione che ha consentito alla persona fisica di commettere il reato.

La mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, pertanto, non è un elemento costitutivo dell’illecito, ma un elemento sintomatico per dimostrare la colpa d’organizzazione, che deve essere provato in modo rigoroso dall’accusa attraverso la verifica concreta del deficit organizzativo e della sua incidenza causale rispetto alla commissione del reato presupposto.

Come per le persone fisiche, anche la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 sorge esclusivamente per fatto proprio. La Corte, richiamando la sentenza 32899/2021, afferma, infatti, che la colpa di organizzazione “ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”.

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