Componenti di e-bike: per il Tribunale UE vale la classificazione del prodotto assemblato
Studio Legale Armella & Associati
Con la decisione resa nella causa T-529/25, Prestige Rijwielen, il Tribunale dell’Unione europea afferma che l’importazione di parti di e-bike destinate, dopo l’immissione in libera pratica, a essere assemblate come prodotto finito, devono essere considerate dal punto di vista doganale, come unico prodotto assemblato al momento dell’importazione, e non come “biciclette elettriche presentate smontate o non montate”. Non è sufficiente, pertanto, l’invio scaglionato delle componenti, se risulta da fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinati ad essere successivamente assemblati in un unico oggetto.
Nel caso in esame, il tribunale UE ha applicato la regola 2, lettera a) per l’interpretazione della Nomenclatura combinata (Reg. CEE n. 2658/87), che permette di considerare parti di un singolo bene “smontato o non montato” come il prodotto già assemblato in caso di importazioni frazionate, se comprendono tutti gli elementi essenziali del prodotto finito. Tale regola ha, infatti, finalità prettamente antielusiva.
Una sentenza che avrà importanti conseguenze per tutti gli operatori dell’Unione che importano componenti separate di un bene, in quanto saranno chiamati ad applicare il trattamento tariffario previsto per il prodotto assemblato, in luogo di quello meno oneroso previsto per l’importazione delle sue componenti.
Le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale di giugno 2026 avevano proposto una diversa soluzione, evidenziando come la regola 2.a) non avrebbe dovuto trovare applicazione in presenza di dichiarazioni doganali separate e presentate a distanza di diversi mesi l’una dall’altra.
Secondo il Tribunale UE, invece, la non presentazione simultanea delle parti di e-bike all’Ufficio per lo sdoganamento non incide sulle caratteristiche essenziali dell’oggetto completo. Tale condizione, infatti non osta alla qualificazione delle parti di e-bike come beni “smontati o non montati” ai sensi della regola 2, lett. a), se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate, condizione che spetta al giudice del rinvio verificare. È prevista, pertanto, l’applicazione del trattamento tariffario del prodotto assemblato.
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