Circolare 21/D: nuovi criteri di liquidazione dell’accisa sull’energia elettrica

Studio Legale Armella & Associati

La circolare ADM 11 agosto 2026, n. 21/D chiarisce la portata delle disposizioni introdotte dal D.M. 10 marzo 2026, in materia di accertamento e liquidazione dell’accisa sull’energia elettrica. Il documento interviene sulla qualificazione dei soggetti obbligati al versamento dell’imposta, fornendo alcuni importanti chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi e ad alcune fattispecie di particolare interesse per gli operatori del settore.

Tra le novità più rilevanti vi è il nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell’imposta. Dal 2026, infatti, gli operatori sono tenuti a versare degli acconti mensili parametrati ai quantitativi di energia effettivamente fatturati o consumati nel mese precedente, superando così il precedente criterio basato su un sistema di versamenti annuali.

Al riguardo, la circolare in commento opera una distinzione tra la modalità di liquidazione dell’imposta dovuta dai venditori di energia elettrica ai consumatori finali e di quella dovuta dagli autoconsumatori e dai consumatori-venditori.

Nel primo caso, ciascuna rata mensile è determinata sulla base dei quantitativi indicati nelle fatture o bollette emesse dall’operatore nel mese precedente. Per gli autoconsumatori e, limitatamente alla quota destinata a uso proprio, per i consumatori-venditori, rileva invece il momento in cui il consumo si realizza: la rata mensile, pertanto, è calcolata sui quantitativi effettivamente consumati nel mese precedente, applicando l’aliquota vigente nel periodo di consumo.

Ulteriori chiarimenti concernono la funzione della dichiarazione semestrale, che assume un ruolo marginale, consentendo all’Agenzia di determinare il debito complessivo e riscuotere eventuali somme a conguaglio.

Sul piano delle garanzie, al centro della riforma sulle accise e della nuova disciplina dei Soggetti obbligati accreditati (SOAC), ancora in fase di definitiva attuazione, la circolare richiama l’obbligo di monitorare e adeguare l’importo della cauzione in funzione dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Il documento precisa, inoltre, che nei casi di inizio attività, la cauzione deve essere versata in misura non inferiore al 15% dell’imposta annua dovuta, calcolata sulla base dei dati indicati dagli operatori nella denuncia di avvio dell’esercizio.

Da ultimo, la circolare definisce i criteri di accertamento dell’accisa dovuta dai gestori delle reti interne di distribuzione, chiarendo che i consumi devono essere imputati ai singoli utilizzatori mediante appositi misuratori, al fine di evitare indebite aggregazioni ai fini dell’applicazione del regime fiscale.

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