CBAM UE e CBAM UK: stessa finalità, meccanismi divergenti

CBAM UE e CBAM UK: stessa finalità, meccanismi divergenti

di Sara Armella e Stefano Comisi

Il 2026 segna l’avvio della fase definitiva del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere europeo, introdotto dal Regolamento UE 2023/956. Nel Regno Unito, un meccanismo equivalente, istituito dal Finance Act 2026, entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2027. Entrambi i sistemi mirano a garantire parità di trattamento tra produttori domestici soggetti a carbon pricing e importatori di beni ad alto impatto ambiente, ma si differenziano su diversi aspetti operativi: dal regime dei soggetti obbligati alla modalità di pagamento, dalle soglie di esenzione ai default values, fino al ruolo dei verificatori accreditati.

La fase definitiva in UE e l’avvio nel Regno Unito.

Il CBAM è lo strumento con cui l’Unione europea, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, intendono evitare il cosiddetto carbon leakage, ossia il rischio che gli sforzi di decarbonizzazione domestica si traducano in un mero trasferimento delle emissioni verso Paesi con standard meno stringenti, a danno della competitività dei produttori locali. Nell’Unione europea, dopo il periodo transitorio avviato nell’ottobre 2023 e conclusosi il 31 dicembre 2025, il sistema è entrato nella sua fase definitiva il 1° gennaio 2026. Nel Regno Unito, invece, il Finance Act 2026 ha istituito un meccanismo che sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2027 per i beni importati da tale data.

I beni CBAM.

Entrambi i meccanismi coprono categorie di beni la cui fabbricazione può generare un notevole impatto ambientale. Si tratta, in particolare, di prodotti siderurgici, come ferro, acciaio e alluminio. Ma il CBAM mira a monitorare le emissioni connesse anche alla realizzazione di cemento, fertilizzanti e idrogeno. Un elemento di differenziazione tra i due meccanismi è la disciplina legata all’energia elettrica, la quale risulta inclusa nell’ambito di applicazione del CBAM UE, ma che, invece, è esclusa dal perimetro del CBAM UK.

Soglia di esenzione.

I due sistemi prevedono entrambi una soglia di importazione al di sotto della quale gli operatori devono considerarsi esenti dagli obblighi previsti dal meccanismo. Tali soglie di esenzione, tuttavia, vedono presupposti di applicazione completamente differenti. Nel CBAM UE, infatti, gli importatori che introducono nel territorio unionale meno di 50 tonnellate all’anno di prodotti CBAM sono esonerati dagli adempimenti dichiarativi e dall’obbligo di acquisto dei certificati. Nel sistema UK, invece, la soglia di esenzione non si fonderà sulla quantità di merce importata, bensì sul valore: è stato infatti previsto un regime di esenzione per tutti gli operatori che introducono in UK meno di £ 50.000 annue di beni CBAM.

Il dichiarante autorizzato e il liable person.

Differenti sono, inoltre, gli adempimenti previsti per tutti quegli importatori che non rientrano all’interno delle esenzioni. In particolare, nel CBAM UE, chiunque intenda importare merci CBAM in quantità superiore alla soglia delle 50 tonnellate deve preliminarmente ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, presentando una richiesta all’Autorità nazionale competente (in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Nel sistema UK, al contrario, non esiste nessuna figura analoga: chiunque superi la soglia di £ 50.000 diventerà automaticamente liable person, ossia soggetto agli obblighi di rendicontazione delle emissioni.

Le sanzioni.

In ambito europeo, il regime sanzionatorio è autonomo. L’art. 26 del Reg. UE 2023/956 prevede una sanzione di 100 euro per tonnellata di CO non coperta da certificati CBAM entro i termini previsti, in linea con la sanzioni previste nell’ambito del sistema EU ETS. Per gli importatori che introducono merci CBAM oltre la soglia di esenzione senza aver ottenuto l’autorizzazione, è invece prevista un’ulteriore sanzione da 300 a 500 euro per tonnellata di emissione non dichiarata, calcolata sulla base dei c.d. default values. Il Regno Unito, al contrario, non prevede un sistema sanzionatorio ad hoc, ma estende al CBAM le sanzioni già esistenti nell’ordinamento britannico.

Dichiarazione annuale e return.

I dichiaranti CBAM dell’Unione europea dovranno presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno, per la prima volta nel 2027. Tale dichiarazione dovrà contenere il quantitativo totale di merce CBAM importata nell’anno precedente, nonché le emissioni incorporate in tali beni, il numero di certificati da restituire ed eventualmente le copie delle relazioni di verifica rilasciate da verificatori accreditati. Nel sistema UK, il liable person dovrà periodicamente presentare un c.d. “return”, in cui occorrerà indicare il codice doganale a 8 cifre, il peso netto in chilogrammi e tutta una serie di requisiti per individuare le emissioni generate nel processo di produzione dei beni importati. La prima dichiarazione coprirà l’intero anno 2027, con scadenza il 31 maggio 2028. Dal 2028, invece, il sistema diventerà trimestrale, con scadenza a due mesi dalla fine di ciascun trimestre.

Certificati e imposta diretta.

Il CBAM UE prevede l’acquisto e la restituzione di certificati CBAM, il cui prezzo è determinato sulla base della media settimanale delle aste EU ETS del trimestre di riferimento. Il CBAM UK è strutturato invece come imposta diretta e non prevede né l’acquisto né la restituzione di certificati.

Default values e valore unico.

Nel meccanismo europeo, i default values rappresentano un’alternativa (teoricamente) paritetica alle emissioni effettive per il calcolo dell’importo CBAM dovuto. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740, la Commissione europea ha corretto alcuni dei default values che aveva pubblicato prima dell’inizio del periodo definitivo. Nel sistema UK, dal 1° gennaio 2027 sarà applicato un valore unico per prodotto, non differenziato per Paese esportatore. Il governo sta valutando, per il periodo successivo al 2027, la possibilità di adottare un approccio alternativo, che potrebbe essere più simile a quello europeo.

I verificatori accreditati.

In entrambi i meccanismi, i verificatori accreditati sono chiamati a certificare l’attendibilità dei dati sulle emissioni effettive dichiarate dai produttori extra-UE o extra-UK, consentendo agli importatori di sostituire i default values con dati reali verificati. Con le linee guida del 24 agosto, la Commissione europea ha chiarito che la qualifica di verificatore accreditato può essere rilasciata esclusivamente dagli Organismi Nazionali di Accreditamento (Ona), ossia da enti autorizzati dalle Autorità di ciascun singolo Stato membro, che soddisfano specifici standard internazionali di imparzialità e competenza (in Italia l’ente preposto dovrebbe essere ACCREDIA). Nel sistema UK, invece, i verificatori devono essere accreditati da un ente membro del GACI (Global Accreditation Cooperation Incorporated) e soddisfare, come i verificatori accreditati UE, gli standard ISO/IEC 17029:2019 e ISO 14065:2020, garantendo indipendenza sia dal produttore sia da qualsiasi governo o organizzazione che amministri schemi di carbon pricing.

Doppia imposizione.

Il 13 maggio 2026 la Commissione UE ha pubblicato una proposta di Regolamento di esecuzione riguardante la conversione dei prezzi del carbonio pagati nei paesi terzi in una corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM. L’obbiettivo è quello di evitare una doppia imposizione agli importatori europei, che potranno chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Per ottenere tale riduzione, gli importatori dovranno dimostrare di avere già sostenuto un costo per le emissioni nel Paese d’origine delle merci importate. Il meccanismo UK per evitare la doppia imposizione sarà il Carbon Price Relief (CPR). Il liable person potrà ridurre la propria CBAM liability se le emissioni incorporate nei beni importati avranno già scontato un carbon pricing qualificante nel paese di produzione. Oltre al CPR, il sistema UK prevede la possibile esenzione totale per beni originari di paesi con ETS. In occasione del UK-EU Summit del 19 maggio 2025, Regno Unito e Unione europea hanno concordato di lavorare al collegamento dei rispettivi ETS, che creerebbe condizioni per esenzioni reciproche. Attualmente, tuttavia, nessun paese è esente. Se il linking UK-EU ETS si dovesse realizzare, i beni di origine UE potrebbero essere esentati dal CBAM UK e viceversa, eliminando la necessità di CPR per i flussi bilaterali.

CBAM UECBAM UK
Pienamente operativo dal 2026Pienamente operativo dal 2027
Soglia di esenzione 50 tonnellateSoglia di esenzione £ 50.000
Dichiarante CBAM autorizzatoLiable person
Dichiarazione annualeReturn periodici
Certificati CBAMImposta diretta
Defaul valuesValore unico

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

International Legal and Tax Advisory Services

Contact us

Operational Offices

15/6 Via Torino – 20123 Milan
4/2 Piazza De Ferrari – 16121 Genoa