Accise sul tabacco: il Tribunale UE chiarisce il confine tra manipolazione manuale e processo industriale

Accise sul tabacco: il Tribunale UE chiarisce il confine tra manipolazione manuale e processo industriale

Stefano Comisi

Studio Legale Armella & Associati

Il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza T-190/25, chiarisce che per qualificare un prodotto come “tabacco da fumo” non è sufficiente il test di combustione effettuato nel laboratorio doganale, ma è decisivo che il prodotto risulti fumabile senza ulteriori trasformazioni industriali. Tale verifica deve essere effettuata in modo indipendente, senza tener conto né della classificazione doganale unionale (NC), né delle modalità relative al test di fumabilità. La sentenza rafforza un approccio basato sulla natura oggettiva del prodotto, criticando un’interpretazione forzata delle note esplicative NC.

Un prodotto è “tabacco da fumo” solo se è realmente fumabile così com’è, senza la necessità di artifici. Secondo il Tribunale dell’Unione europea, la nozione di “tabacco da fumo” contenuta nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE, presuppone un elemento sostanziale: il prodotto, infatti, deve essere idoneo al consumo senza ulteriori trasformazioni industriali.

Ne deriva un principio di grande rilievo pratico: non ogni intervento che renda il tabacco fumabile è sufficiente ai fini dell’assolvimento delle accise. La trasformazione industriale implica un processo standardizzato, tipico della produzione su larga scala, e non può essere confusa con semplici manipolazioni manuali o estemporanee.

Il Tribunale ha escluso, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria possa valutare l’accisabilità attraverso attività di laboratorio, come il taglio o la triturazione del campione per verificarne la combustione. Ciò in quanto si tratta di operazioni che non riflettono la natura del prodotto immesso sul mercato e che, pertanto, non possono incidere sulla sua qualificazione fiscale.

In questo contesto, il Tribunale UE ha ridefinito il ruolo delle voci doganali della nomenclatura combinata, il sistema di codificazione merci a 8 cifre utilizzato dall’Unione Europea per classificare i prodotti negli scambi commerciali, e delle relative note esplicative, che vietano espressamente di tagliare, rompere o triturare il campione durante il test di fumabilità. Tali note non possono essere utilizzate da un Paese membro per interpretare la direttiva 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. La direttiva, infatti, non contiene alcun rinvio ad esse.

Un passaggio centrale della sentenza riguarda proprio il rapporto tra la direttiva 2011/64 e le note esplicative della NC. Il Tribunale UE ha ribadito che si tratta di quadri normativi che devono essere tenuti separati: la Nomenclatura combinata è stata introdotta dal Reg. UE n. 2658/87 ai fini statistici e per istituire una tariffa doganale comune. La direttiva 2011/64/UE, invece, ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute. Ed è tale obiettivo che osta a un’interpretazione restrittiva della nozione di “tabacco da fumo”.

Di conseguenza, in caso di divergenza tra la classificazione doganale derivante dall’applicazione della direttiva 2011/64 e quella risultante dalle note NC, quest’ultime non possono prevalere.

Nel caso rinviato al Tribunale Ue, una società lituana si occupava di trasformare parzialmente le materie prime di tabacco importate, spezzando, suddividendo, irrigando, privando dei gambi e infine, imballando in sacchi da 20 kg, le foglie di tabacco. Le foglie risultavano così non tagliate industrialmente.

Tale prodotto era stato analizzato presso il laboratorio doganale lituano, incaricato di verificare se i tabacchi trattati fossero tabacchi non lavorati e, pertanto, se non fossero soggetti ad accise. Al termine del test, mediante una minima manipolazione manuale, il laboratorio aveva concluso per la fumabilità del campione in esame.

Il Tribunale UE ha chiarito che, ai fini della direttiva, non è il risultato di un test tecnico a determinare l’accisabilità, bensì la verifica oggettiva delle caratteristiche del prodotto. Ne consegue che le accise si applicano solo se il tabacco è già industrialmente lavorato oppure immediatamente fumabile. Ai fini di tale valutazione, non possono rilevare manipolazioni occasionali o interventi di laboratorio.

Secondo il Tribunale, il principio generale della certezza del diritto e il principio di legalità in materia penale non risulterebbero violati.

La sentenza T-190/25 assume un valore sistemico perché riafferma un principio di fondo: l’imposizione delle accise deve basarsi sulla natura reale del prodotto e non su artifici tecnici.

Per gli operatori, ciò significa maggiore certezza nella qualificazione dei prodotti del tabacco e un limite chiaro ai poteri dell’amministrazione. Per le autorità fiscali, invece, la decisione impone un approccio più rigoroso, ancorato a valutazioni oggettive e coerenti con la finalità della direttiva.

In definitiva, il Tribunale Ue restituisce ordine a una materia complessa, chiarendo che il confine dell’accisabilità non può essere tracciato in laboratorio, ma deve emergere dalla realtà industriale e funzionale del prodotto.

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