Corte di Giustizia, le esenzioni accise non possono discriminare i partner UE
Stefano Comisi
Studio Legale Armella & Associati
In materia di accise, le norme nazionali non devono prevedere un trattamento discriminatorio per i prodotti provenienti da altri Stati membri. Con la sentenza del 13 maggio 2026 (causa C-322/25), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato illegittima la normativa portoghese sulle accise sul tabacco. La norma esaminata dai giudici europei esentava dai controlli il 2% dei contrassegni fiscali distrutti in fabbrica, ma tale automatismo trovava applicazione soltanto per la produzione interna. Per i giudici europei si tratta di una previsione che crea un ingiustificato ostacolo burocratico alla libera circolazione delle merci, discriminando i produttori degli altri Stati membri e favorendo implicitamente il mercato locale con il pretesto della lotta alle frodi.
La normativa portoghese sui contrassegni
La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla disciplina dei contrassegni fiscali, ossia i sigilli apposti sui prodotti gravati da accisa per garantire il pagamento dell’imposta e la legittima immissione nel mercato europeo. La pronuncia, pur censurando la normativa di un singolo Stato membro, produce effetti in tutto il territorio dell’Unione, essendo la disciplina delle accise armonizzata a livello europeo (direttiva 92/12/CEE).
Per la Corte è contraria al diritto dell’Unione europea la normativa portoghese che considera automaticamente giustificata la distruzione di una parte dei contrassegni fiscali, avvenuta nelle fabbriche del territorio di uno Stato membro, senza che tale beneficio sia riconosciuto anche ai contrassegni distrutti nel territorio di altro Stato membro. Un automatismo privo di giustificazione, che, secondo la Corte di Giustizia (sentenza 13 maggio 2026, C-322/25) si risolve in un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accise.
La normativa fiscale portoghese, infatti, riserva un regime di favore solo ai contrassegni distrutti entro i confini nazionali. In tale situazione opera una presunzione automatica: il 2% dei sigilli richiesti nell’arco dell’anno si considera distrutto, senza la necessità di fornire prove o di effettuare controlli, con il conseguente riconoscimento del diritto al rimborso pari al loro valore.
Per le merci prodotte in altro Stato membro UE, ma suggellate con contrassegni emessi dall’Amministrazione fiscale portoghese, è richiesta, invece, un’apposita dichiarazione emessa dall’Autorità fiscale del Paese UE di produzione. Una condizione che aggrava sensibilmente l’onere documentale a cui la società produttrice sarebbe tenuta per beneficiare del medesimo rimborso.
Tale normativa costituisce un ostacolo alla libera circolazione, in quanto l’alleggerimento dell’onere della prova è riconosciuto alle solo perdite di prodotti fabbricati in depositi portoghesi.
Il pericolo di frodi UE
Al centro del giudizio della Corte vi è il sistema dei controlli definito dalla normativa nazionale sulle accise.
Il Governo portoghese sosteneva che la limitazione territoriale del regime d’esenzione, mirasse a garantire il pagamento dell’accisa in operazioni a carattere transfrontaliero, dove il rischio di commettere frodi fiscali risulterebbe più elevato. A ciò si aggiungerebbe la presunta impossibilità di effettuare controlli diretti a verificare l’effettiva distruzione dei contrassegni fiscali.
La Corte di Giustizia ha rigettato tali argomentazioni e ha ricordato che è consentita l’adozione di misure nazionali, volte a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, che giustificano restrizioni della libertà di circolazione solo se “idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per il suo conseguimento” (Corte di Giustizia UE, 27/01/2022, C-788/19).
Un rapporto di idoneità e proporzionalità tra strumento e scopo che i Giudici non hanno ritenuto realizzato nel caso di specie.
Oltre ai maggiori oneri documentali in capo ai produttori esteri, il Governo portoghese, infatti, non è stato in grado di provare l’esistenza di sistemi di monitoraggio alternativi all’interno dei depositi nazionali capaci di verificare se le richieste di rimborso siano fondate su dati concreti.
No a discriminazioni legate allo Stato di produzione
L’esclusione in automatico dei controlli sul 2% dei sigilli distrutti nei depositi portoghesi si sostanzia in una presunzione di maggiore pericolosità nella commissione di frodi per le operazioni svolte fuori dal territorio nazionale.
La Corte ha escluso, infatti, che il discrimine per l’accesso a un regime agevolativo possa basarsi sul luogo di produzione dei tabacchi, che non appare in nessun modo idoneo a realizzare, in modo coerente e sistematico, l’obiettivo di evitare tentativi frode, evasione o abuso.
La misura in esame, inoltre, avrebbe prodotto conseguenze dirette anche sul mercato dei tabacchi. Gli operatori, infatti, erano sono dissuasi dal rifornirsi in altri Stati membri, favorendo, implicitamente, la produzione nazionale. Una barriera tariffaria tra Stati membri inammissibile secondo l’ordinamento unionale, oltretutto contrario al principio di libera circolazione delle merci in territorio UE.