Dazio UE sui pacchi low cost: le regole applicative dal 1° luglio 2026

Dazio UE sui pacchi low cost: le regole applicative dal 1° luglio 2026

Sara Armella e Tatiana Salvi

Arrivano i primi chiarimenti normativi per l’applicazione del dazio fisso di 3 euro, stabilito dall’Unione europea per le importazioni di pacchi low cost, a partire dal 1° luglio 2026. Con il Reg. UE 2026/1200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno, la Commissione europea aggiorna il regolamento di esecuzione del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 2447/2015) e introduce alcune importanti modifiche, finalizzate all’abolizione della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Un provvedimento che fa seguito, di pochi giorni, alla pubblicazione del documento della Direzione Taxud della Commissione europea, che il 3 giugno scorso, aveva reso noti i propri orientamenti per l’applicazione della nuova misura prevista per le importazioni a basso costo.

Dal 1° luglio, infatti, l’Unione europea dirà addio alla soglia de minimis, che consentiva l’esenzione dai dazi per le spedizioni sotto ai 150 euro (Reg. UE 2026/382).  Il superamento della franchigia sarà graduale: dal 1° luglio entra in vigore il regime transitorio, durante il quale si applicherà una tariffa unica di 3 euro su ogni articolo importato nell’Unione europea. A beneficiare del regime semplificato saranno le spedizioni postali e le merci che provengono da venditori extra-UE registrati presso lo sportello unico per le importazioni del blocco ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IOSS). Gli operatori non registrati al regime IOSS, invece, dovranno applicare i dazi previsti dalla Taric, che variano in base alla tipologia di bene importato.

Grazie al nuovo regime semplificato, da luglio 2026 a luglio 2028 si applicherà una tariffa fissa di 3 euro per ogni articolo, a prescindere dall’origine doganale dei prodotti: ciò significa che acquistando più pezzi dello stesso prodotto, la tariffa resta fissa a 3 euro, indipendentemente dal numero di capi. La misura aumenta, invece, se si importano articoli differenti, classificati con diverse voci doganali.

Per assicurare una corretta applicazione del dazio di 3 euro, la Commissione ha introdotto una nuova definizione di “articolo”, chiarendo che la dichiarazione doganale si considera “separata”, ogni volta che riguardi due o più articoli di merce. Sono previste, inoltre, nuove disposizioni volte a evitare che la merce sia raggruppata in un’unica unità, attraverso lo strumento della dichiarazione semplificata (art. 177 Cdu). Anche in questo caso, deve essere garantita l’applicazione del dazio di 3 euro su ogni singola categoria di prodotto importato. La Commissione europea evidenzia che il nuovo dazio dovrà trovare applicazione anche quando la merce è importata “alla rinfusa” o quando è destinata a un deposito doganale, prima di essere immessa in libera pratica. Per quest’ultima ipotesi, sarà adottato un nuovo atto delegato, al fine di individuare le modalità di applicazione della tariffa nei casi in cui i consumatori acquistino merce già immagazzinata in un deposito doganale.

Con il regolamento in commento, la Commissione europea estende la possibilità di utilizzare le garanzie globali per l’immissione in libera pratica di merci fornite nell’ambito di una vendita a distanza di beni nel quadro del regime speciale IOSS e di merci contenute in spedizioni postali.

Da segnalare, inoltre, che l’abolizione della franchigia non inciderà sui regimi e sulle norme applicabili in materia di Iva per quanto riguarda le vendite a distanza. Il regolamento allinea, pertanto, le nuove norme a quelle per la riscossione dell’Iva.

Aggiornati, infine, i codici relativi allo scambio e all’archiviazione delle informazioni, non essendo più necessarie le voci relative all’esenzione dai dazi.

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