CBAM: nuove misure anti-elusione e allargamento ai prodotti downstream

CBAM: nuove misure anti-elusione e allargamento ai prodotti downstream

Studio legale Armella & Associati

Il 29 maggio 2026 la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato la proposta di regolamento n. 9542/2026 per la modifica del regolamento UE 956/2023 (c.d. Reg. CBAM), con particolare riferimento alla già annunciata estensione del suo ambito di applicazione ai prodotti downstream e all’introduzione di misure anti-elusione. Il documento è finalizzato a colmare le lacune del meccanismo e a rafforzarne l’efficacia.

Attualmente, il CBAM si applica a una serie di materiali di base, tra cui alluminio, cemento, energia elettrica, fertilizzanti, idrogeno nonché ferro e acciaio; per tali materiali, è fissato un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati, versato mediante l’acquisto (a partire dal 2027) di certificati. Tale meccanismo deve garantire condizioni paritarie tra i materiali prodotti nell’UE, i cui produttori sostengono i costi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), e i materiali importati.

I produttori europei che utilizzano tali materie prime nella realizzazione di prodotti a valle stanno subendo un incremento dei costi di produzione in conseguenza dell’introduzione del prezzo delle emissioni per le merci importate (attraverso il CBAM) e della graduale eliminazione delle quote gratuite previste dal sistema ETS. Tale situazione favorisce fenomeni di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (c.d. “carbon leakage”), ossia di trasferimento della produzione verso Paesi terzi caratterizzati da politiche climatiche meno rigorose.

Per contrastare questo fenomeno, la Commissione ha proposto di ampliare la portata del CBAM per includere 180 prodotti ad alta intensità di acciaio e alluminio, come macchinari e apparecchi, garantendo che le emissioni siano ridotte anziché trasferite. Il 94% delle merci interessate è costituito da prodotti della catena di approvvigionamento industriale con un elevato tenore di acciaio e alluminio, utilizzati in macchinari pesanti e attrezzature specializzate. Ai fini dell’attribuzione delle emissioni alle merci a valle, sono state prese in considerazione esclusivamente le emissioni incorporate nei materiali di base (“precursori”) già soggetti al CBAM, mentre restano escluse quelle generate dalle successive fasi di trasformazione e assemblaggio. Per tale ragione, la proposta prevede l’utilizzo di valori predefiniti, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

La seconda parte della proposta della Commissione si incentra sul potenziamento del quadro anti-elusione del CBAM, con l’obiettivo di contrastare i nuovi rischi emersi durante la fase transitoria del meccanismo. A tal fine, la proposta introdurrebbe obblighi di comunicazione più rigorosi per migliorare la tracciabilità delle merci CBAM e ridurre il rischio di dichiarazioni errate circa i valori delle emissioni. In presenza di un elevato rischio di elusione, la Commissione potrà, inoltre, richiedere documentazione supplementare a supporto delle emissioni effettivamente dichiarate e, in mancanza di adeguate prove giustificative, imporre il ricorso a valori predefiniti specifici per paese.

Il testo della proposta di regolamento sarà esaminato dal Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN) il 12 giugno 2026.

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