Dazi antidumping: la fattura commerciale non dà diritto all’aliquota favorevole in automatico

Dazi antidumping: la fattura commerciale non dà diritto all’aliquota favorevole in automatico

Studio Legale Armella & Associati

Con la sentenza 21 maggio 2025, C-889/24, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’operatore doganale può beneficiare dell’aliquota di un dazio antidumping individuale presentando una fattura commerciale valida anche successivamente al deposito della dichiarazione doganale, presentando istanza di rettifica a posteriori (art. 173, par. 3, Cdu).

Tale lettura è in linea con l’obiettivo del Regolamento 2022/191 – che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – di ridurre i rischi di elusione mediante la corretta applicazione dei dazi antidumping, anche se non riconosce tale facoltà in modo esplicito.

Le disposizioni del diritto dell’Unione, infatti, non vanno lette in modo isolato, ma interpretate tenendo conto dei loro termini, del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (Corte di Giustizia UE, 17.10.2017, C-156/16, Tigers). L’obiettivo del regolamento risulta pienamente salvaguardato dall’istituto della rettifica della dichiarazione doganale, che consente all’operatore, non solo di sanare la propria posizione, ma anche di adempiere correttamente agli obblighi legati al vincolo delle merci.

Il deposito della fattura d’acquisto, tuttavia, non giustifica automaticamente l’applicazione del dazio antidumping individuale più favorevole. Tale documento costituisce la “condizione necessaria” per beneficiare dell’aliquota tariffaria più favorevole, ma il riconoscimento non è automatico. Se così non fosse, il rischio sarebbe quello di privare d’effetto le norme relative ai controlli doganali, favorendo la possibilità di commettere frodi.

Nel caso in esame, una società aveva presentato tre dichiarazioni di importazione relative a “rondelle di ferro e acciaio” (codice TARIC 7318 22 00 88), provenienti dalla Cina e soggette al dazio antidumping definitivo dell’86,5%.

Il regolamento d’esecuzione riconosce, inoltre, l’applicazione di un dazio individuale pari al 39,5% se i beni provengono da determinati fornitori, fatto che deve essere provato mediante la presentazione di una fattura d’acquisto in cui deve figurare il nome del fornitore e l’indirizzo dell’impianto. Tali informazioni possono essere dichiarate anche successivamente in Dogana, presentando istanza di rettifica della dichiarazione doganale secondo le modalità e i termini (entro 3 anni dalla data di accettazione della dichiarazione) previsti dalla normativa doganale unionale.

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