E-commerce: rinviato a luglio 2026 il dazio italiano da 2 euro

E-commerce: rinviato a luglio 2026 il dazio italiano da 2 euro

Sara Armella e Tatiana Salvi

Ancora differita, questa volta al 1° luglio 2026, la riscossione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2026. L’art. 5 del decreto fiscale (d.l. 38/2026), convertito in legge dalla Camera il 20 maggio 2026, sposta nuovamente nel tempo l’introduzione di questo balzello nazionale, lasciando però intravedere la possibilità di un ripensamento del legislatore, considerato l’impatto negativo determinato dal solo annuncio di questa tassa sui traffici e considerata anche la concomitante introduzione della nuova linea di tassazione europea sull’e-commerce, a partire dal 1° luglio 2026.

Da rimarcare, infatti, che il balzello nazionale di 2 euro, introdotto dalla legge di bilancio del 2026, rischia di sovrapporsi all’altro prelievo sulle spedizioni low cost, previsto dal legislatore europeo in tutta Europa a partire dal 1° luglio 2026, che prevede l’applicazione di un dazio fisso di 3 euro su ogni articolo importato nell’Unione.

La handling fee nazionale, come evidenziato anche dalla relazione al decreto fiscale, anticipa per certi versi l’azione europea, ponendo dubbi di compatibilità con la normativa unionale.

Altro aspetto di preoccupazione è dovuto all’impatto della nuova tassa di 2 euro sui traffici commerciali. Come illustrato nel corso degli Stati generali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da Sogei, l’annuncio del “dazio nazionale” sui beni di modico valore ha determinato, tra il primo trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026, una diminuzione delle dichiarazioni H7 presentate in Italia del 37,38%. Sensibile anche la diminuzione dei flussi in importazione, passati da 23,33 milioni di spedizioni importati a 12,66 milioni (-45,74%), con un conseguente calo degli introiti fiscali del 18,84%. Un dato allarmante, che evidenzia la scelta delle grandi piattaforme di sviare i traffici in importazione verso altri Paesi europei che non prevedono un contributo analogo.

Durante il primo trimestre del 2026, infatti, molti produttori asiatici hanno indirizzato le spedizioni destinate ai consumatori italiani verso altri aeroporti dell’area Shengen, in Stati limitrofi all’Italia che non applicavano il contributo sulle spedizioni, beneficiando dell’assenza di barriere tariffarie al confine.

La relazione ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il Codice doganale dell’Unione. In tal senso, la circolare ADM n. 4/D aveva specificato che il contributo non rientra tra i diritti doganali, ma deve essere qualificato come un “onere” destinato a coprire le spese amministrative connesse agli adempimenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 52 Cdu. In realtà, pur presentandosi come un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per le spedizioni low cost, la handling fee si applicherà in forma generalizzata, anche, dunque, in totale assenza di controlli.

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