Nuovo modello EUS per i beni a duplice uso: regole, scadenze e responsabilità
Sara Armella
Tatiana Salvi
Il 19 maggio 2026 l’Autorità Nazionale UAMA – Divisione Materiali a Duplice Uso ha pubblicato sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il nuovo modello di dichiarazione di uso finale (end-use statement – EUS), volto a facilitare i controlli da parte dell’Autorità amministrativa. Definiti in maniera puntuale i confini della responsabilità dell’utilizzatore finale che, sottoscrivendo la dichiarazione, si impegna a garantire che i beni dual use saranno utilizzati nel rispetto della normativa unionale e nazionale
Il modello di dichiarazione d’uso finale
L’Autorità Nazionale UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) ha diffuso il nuovo modello di “dichiarazione di uso finale” (end use statement, EUS) da presentare insieme all’istanza di autorizzazione all’esportazione di beni dual use.
Tale documento deve essere caricato sul portale E-Licensing, il sistema di licenze elettroniche che consente di richiedere e trasmettere tutte le autorizzazioni previste dal Reg. UE 2021/821, la disciplina unionale di riferimento per i beni a duplice uso.
L’EUS deve essere firmata da un legale rappresentante dell’utilizzatore finale, salvo la richiesta dell’Autorità nazionale di procedere all’autenticazione della stessa da parte della competente Autorità amministrativa straniera o diplomatica italiana.
Il nuovo modello è utilizzabile a partire dalla data della sua pubblicazione e affiancherà la versione precedente, la cui validità cesserà definitivamente il 1° settembre 2026. Successivamente, saranno accettate EUS compilate utilizzando il vecchio formato soltanto nel caso in cui siano stati firmati dall’utilizzatore finale prima del 19 maggio 2026.
Gli specifici obblighi in capo all’utilizzatore finale
La nuova “dichiarazione d’uso finale” si compone di 6 sezioni. Oltre alle informazioni già richieste nel precedente modello, come quelle relative alle parti coinvolte nella transazione, le specifiche dei beni oggetto dell’operazione, gli estremi del contratto o dell’ordine d’acquisto e l’indicazione delle finalità a cui è destinato il bene (a uso civile, militare o entrambi), il modello pubblicato il 19 maggio presenta una nuova sezione (sezione E), dove sono specificati gli obblighi a carico dell’utilizzatore finale (declaration of commitment).
L’end user, sottoscrivendo il documento, si impegna a garantire che i beni da lui importati saranno utilizzati nel rispetto della normativa unionale e nazionale vigente e che non saranno effettuate riesportazioni, trasferimenti o deviazioni rispetto alla prevista destinazione senza una preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità UAMA.
La dichiarazione fa esplicito riferimento, inoltre, al divieto di utilizzare armi nucleari in ambito militare e a utilizzi non conformi a quanto stabilito dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), oltre all’impegno che i beni elencati nel reg. UE 2019/125 – relativo al commercio di determinati beni che potrebbero essere utilizzati per la pena capitale la tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti – saranno destinati esclusivamente a fini civili autorizzati.
L’aggiornamento dei modelli di compliance e dei “programmi di conformità”
Il nuovo modello rilasciato dall’Autorità UAMA è stato predisposto per tracciare con precisione i limiti della responsabilità in capo a ciascuna delle parti coinvolte nell’operazione commerciale, oltre che facilitare i controlli e la valutazione dei rischi.
Una novità che si pone in linea con il piano di rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e di stretta sanzionatoria sulle condotte che coinvolgono beni di duplice uso. L’art. 275-quinquies c.p., recentemente introdotto dal d.lgs. 211/2025, sanziona, infatti, chi, per grave negligenza, esporta, importa o commercia prodotti militari o beni dual use. Anche l’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 28-octies, d.lgs. 231/2001) è stato esteso alle operazioni commerciali compiute in violazione degli obblighi previsti dalla disciplina europea sul tema (reg. UE 2021/821).
È necessario, pertanto, che le imprese esportatrici italiane aggiornino al più presto i propri modelli organizzativi 231, costruendo una compliance integrata ai “Programmi interni di conformità” (Pic), in modo da migliorare i flussi documentali e la raccolta delle informazioni e delle dichiarazioni. A conferma di ciò, le note esplicative alla declaration of commitment puntualizzano che in caso di violazione degli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione, l’esportatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000.