Il modello 231 adottato dopo può dimostra l’affidabilità dell’impresa

Il modello 231 adottato dopo può dimostra l’affidabilità dell’impresa

Studio Legale Armella & Associati

L’adozione di un Modello organizzativo 231, anche successivamente alla commissione di un illecito, dimostra che l’azienda si è dotata di nuove regole, mettendosi al riparto da nuove contestazioni, rafforzando l’affidabilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. misure di “self cleaning”). La sentenza n. 5818/2026 del Consiglio di Stato valorizza il ruolo dei modelli di responsabilità 231 nell’ambito delle misure correttive previste dal Codice dei contratti pubblici.

La vicenda trae origine da un procedimento in cui l’amministratore di una società era coinvolto in un’indagine della Guardia di Finanza, che aveva contestato diverse condotte illecite e la violazione del d.lgs. 231/2001.

La società aveva adottato diverse misure correttive, tra cui l’immediata cessazione del rapporto con il soggetto coinvolto, l’introduzione di un Modello organizzativo 231 volto a prevenire ulteriori condotte di reato, un codice etico, nonché la revisione delle procedure interne.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità e il valore delle misure attuate dalla società e che il grave illecito professionale dell’amministratore non determina automaticamente l’esclusione dal procedimento di gara. L’affidabilità dell’ente, infatti, deve essere valutata complessivamente, considerando anche le misure adottate per prevenire la reiterazione delle condotte illecite.

In tale prospettiva, il Modello 231 non ha soltanto la funzione di presidio interno di prevenzione della responsabilità dell’ente, ma serve anche come strumento di dissociazione dalle condotte contestate, rilevante nella valutazione dell’affidabilità dello stesso.

Tale principio trova applicazione anche in tema di compliance doganale. L’art. 275 del nuovo Codice doganale dell’Unione (reg. Ue 2108/2026), infatti, impone all’Autorità doganale di valutare le condotte post-fatto del trasgressore, che possono incidere positivamente sulla sanzione irrogata.

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