Sospensione del pagamento dei dazi: la prassi degli Stati membri a confronto

Sospensione del pagamento dei dazi: la prassi degli Stati membri a confronto

di Sara Armella e Stella Ferrante

In caso di contestazione doganale, la presentazione di un ricorso non sospende automaticamente l’applicazione della decisione contestata, né l’obbligo di pagamento delle somme dovute, come i dazi all’importazione, anche se l’operatore economico intende contestare la legittimità dell’accertamento (art 45 Cdu, Reg. UE 952/2013).

Per i dazi doganali, il termine per il pagamento è piuttosto ridotto. L’obbligazione doganale deve essere adempiuta entro 10 giorni dalla notifica della decisione. Vi sono però diverse modalità per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’accertamento.

La differente applicazione della normativa doganale in ciascun Stato membro dà origine a prassi differenti nella gestione delle obbligazioni doganali.

Nel nostro ordinamento, gli operatori possono chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione del credito dell’Agenzia delle dogane, dimostrando due presupposti fondamentali: fumus boni iuris e periculum in mora (art 47, D.lgs. 546/1992). Il giudice può sospendere l’esecuzione anche senza richiedere una garanzia, come previsto dall’articolo 45, par. 3 Cdu. Tale norma prevede che, quando la decisione comporta l’obbligo di pagamento di dazi all’importazione o all’esportazione, la sospensione dell’esecuzione sia subordinata alla presentazione di una garanzia, salvo che si dimostri che la costituzione della garanzia comporterebbe difficoltà economiche o sociali gravi per il debitore.

L’alternativa è fornire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere autorizzata dall’Agenzia delle dogane. Al termine del procedimento, se l’atto viene annullato, l’operatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per garantire l’importo richiesto.

Un’altra opzione è quella di pagare l’importo richiesto, informando l’Agenzia delle dogane che il pagamento è effettuato in via provvisoria, senza acconsentire alla richiesta. In questo caso è comunque possibile procedere con il ricorso. L’operatore può ottenere il rimborso dell’importo versato all’esito del procedimento, una volta che l’annullamento diventa definitivo.

Non tutti i Paesi europei applicano tali disposizioni nello stesso modo.

Il Belgio consente, in alternativa al pagamento, di fornire una garanzia per sospendere l’obbligazione e contestare la decisione. Attualmente, in oltre il 95% dei casi, le autorità doganali belghe propongono soluzioni di conciliazione amichevole, che, date le sanzioni elevate (fino a dieci volte i dazi evasi) e il potenziale sequestro delle merci, sono generalmente accettate dagli operatori economici. In tal modo, si garantisce una rapida riscossione dei dazi doganali, senza aumentare il numero dei contenziosi.

Nei casi in cui l’operatore decida di opporsi in via giudiziale in Belgio, gli operatori devono fornire una garanzia a copertura dell’importo corrisposto. Le autorità doganali belghe ritengono, infatti, che in caso di pagamento, il debito si considera estinto (art 124 Cdu) e, di conseguenza, il ricorso sarebbe improcedibile, poiché non esisterebbe più un’obbligazione da contestare. Sebbene la distinzione tra pagamento e garanzia possa sembrare teorica, vi sono delle difficoltà pratiche. Ad esempio, se il pagamento viene effettuato erroneamente, l’importatore perde la possibilità di contestare la decisione.

L’approccio delle autorità doganali danesi è diametralmente opposto a quello delle autorità belghe. Il debitore è tenuto a versare l’importo previsto, indipendentemente dal fatto che decida o meno di opporsi. La possibilità di concedere una dilazione a fronte di una garanzia è riservata alle situazioni di cui all’articolo 45 Cdu.

L’approccio portoghese è molto simile a quello danese: vale il principio “solve et repete”, per cui prima si paga e poi si richiede il rimborso. In Spagna, la situazione è analoga, sebbene l’uso di una garanzia sia molto comune e consenta di sospendere l’esecuzione del pagamento, mantenendo la possibilità di contestare la decisione. In tal modo, gli operatori economici dispongono di due opzioni: procedere al pagamento anticipato o fornire una garanzia.

Questa distinzione ha implicazioni rilevanti sul piano degli interessi legali. Nel caso in cui l’operatore economico scelga di pagare in anticipo e successivamente ottenga una risoluzione favorevole nel ricorso, il pagamento sarà rimborsato con l’aggiunta degli interessi legali. Al contrario, se l’operatore opta per la costituzione di una garanzia e il ricorso termina con una decisione negativa, sarà tenuto a pagare gli interessi legali sul debito doganale.

La gestione delle obbligazioni doganali e le modalità di sospensione del pagamento, attraverso la garanzia o il pagamento anticipato, variano significativamente tra i diversi Stati membri, con implicazioni rilevanti in termini di tempistiche, interessi legali e strategia economica per gli operatori. La scelta tra pagamento e garanzia assume un ruolo cruciale nella gestione pratica delle controversie doganali. Gli operatori economici devono quindi essere consapevoli della prassi specifiche normative applicabili nel proprio Paese e delle possibili conseguenze economiche delle loro scelte, al fine di ottimizzare i costi e le tempistiche dei procedimenti.

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