Origine non preferenziale USA: la Commissione europea aggiorna le Q&A
Studio Legale Armella & Associati
Il 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle dogane ha aggiornato le Q&A relative alla prova dell’origine non preferenziale da fornire per i beni provenienti dagli Stati Uniti, per beneficiare dell’azzeramento dei dazi previsti dai regolamenti UE 2026/1455 e 2026/1461.
L’importatore, infatti, deve disporre di una serie di documenti che attestino il trasporto diretto delle merci dal Paese di origine all’Unione e senza aver subito modifiche.
Un primo aspetto riguarda l’assenza di un modello documentale obbligatorio: le Q&A confermano che l’articolo 59-bis, reg. UE 2015/2447, in vigore dal 1° luglio 2026, non introduce certificati o dichiarazioni standardizzati per attestare l’origine non preferenziale, restando applicabile il principio della libera prova.
Tra questi, le dichiarazioni di terzi, le dichiarazioni su fattura, le autocertificazioni e i certificati di origine non possono essere considerati, isolatamente, sufficienti a comprovare l’origine non preferenziale delle merci. In tal caso, l’importatore deve poter disporre di elementi ulteriori, pertinenti e coerenti con le regole di origine applicabili, idonei ad attestare l’origine dichiarata.
La verifica, pertanto, non può esaurirsi nell’acquisizione di un certificato di origine, ma deve riguardare la documentazione relativa al processo produttivo e alle operazioni effettivamente svolte nel Paese di origine; la disponibilità di informazioni adeguate assume particolare importanza anche in considerazione della responsabilità dell’importatore per la correttezza dei dati dichiarati in dogana.
La Commissione UE chiarisce che deve essere dimostrato anche il trasporto diretto dagli Stati Uniti all’Unione europea oppure, qualora le merci transitino attraverso Paesi terzi, il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 59 bis. A tal fine, è opportuno richiedere agli esportatori statunitensi la documentazione relativa alla spedizione, tra cui polizze di carico, lettere di vettura aerea, contratti di vendita e di trasporto e packing list. Tali documenti devono essere valutati nel loro insieme, in modo da ricostruire il percorso delle merci e verificare l’eventuale permanenza sotto vigilanza doganale durante il transito.
Le Q&A chiariscono inoltre che il certificato di origine di cui all’articolo 57 e all’allegato 22-14 al Reg. UE 2015/2447 non costituisce uno strumento utilizzabile per dimostrare, in via generale, l’origine non preferenziale statunitense. La relativa disciplina riguarda, infatti, specifici regimi di importazione non preferenziale e non può essere estesa al di fuori del proprio ambito di applicazione. Indicazioni analoghe riguardano i certificati sanitari e fitosanitari.
Per gli importatori diventa essenziale verificare preventivamente i documenti a disposizione e la loro idoneità a provare l’origine indicata nella dichiarazione doganale.