Imbarcazioni extra-UE: la manutenzione senza autorizzazione non comporta automaticamente il pagamento dell’Iva

Imbarcazioni extra-UE: la manutenzione senza autorizzazione non comporta automaticamente il pagamento dell’Iva

Studio Legale Armella & Associati

L’ingresso di un’imbarcazione nel territorio dell’Unione europea non è soggetto a Iva all’importazione se, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, è dimostrato che il mezzo non era destinato all’utilizzo in territorio unionale UE prima della sua riesportazione. Lo ha chiarito il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza del 21 ottobre 2026, causa T-383/25.

La vicenda riguarda un cittadino svizzero che aveva trasferito la propria imbarcazione, immatricolata in Svizzera, presso un cantiere navale tedesco per effettuare interventi di manutenzione sul motore fuoribordo. A seguito di un controllo, l’autorità doganale tedesca aveva contestato l’assenza dell’autorizzazione necessaria per eseguire i lavori in regime di perfezionamento attivo, ai sensi dell’art. 211 del Codice doganale dell’Unione, richiedendo il pagamento dei dazi e dell’Iva all’importazione.

Secondo il Tribunale, tuttavia, la violazione delle disposizioni doganali non determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligazione Iva, qualora il bene non sia effettivamente entrato nel circuito economico dell’Unione. Il titolare del mezzo, infatti, può dimostrare, mediante prove oggettive e verificabili, che l’imbarcazione non era destinata all’utilizzo o al consumo nel territorio unionale prima della riesportazione.

I giudici precisano inoltre che la semplice movimentazione del mezzo verso un cantiere navale non costituisce un “utilizzo effettivo. Per un’imbarcazione, tale utilizzo presuppone un impiego idoneo a procurare un vantaggio al proprietario, come il trasporto di persone o beni.

In assenza di tale circostanza, l’obbligazione doganale può estinguersi ai sensi dell’art. 124, par. 1, lett. k), CDU.

La manutenzione effettuata senza autorizzazione al perfezionamento attivo non impedisce, pertanto, l’estinzione dell’obbligazione doganale, purché l’imbarcazione non sia stata effettivamente utilizzata nell’Unione prima della sua riesportazione verso un Paese terzo.

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