Forced Labor: The EU Commission Publishes Guidelines on Due Diligence for Businesses

Lavoro forzato: la Commissione UE pubblica le Linee guida sulla due diligence per le imprese

Sara Armella

In vista dell’entrata in vigore del regolamento UE sul lavoro forzato, la Commissione europea ha adottato le Linee guida destinate alle imprese e alle autorità nazionali. Il documento chiarisce gli obblighi di due diligence e fornisce indicazioni pratiche per adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla normativa.

Prosegue il percorso dell’Unione europea verso l’attuazione del regolamento sul divieto di prodotti realizzati con il lavoro forzato (RLF, Reg. UE 27 novembre 2024, n. 3015), che diventerà pienamente applicabile dal 14 dicembre 2027.

Il 26 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato le Linee guida illustrative del regolamento, fornendo indicazioni operative sugli obblighi di due diligence necessari per conformarsi alla nuova disciplina (Comunicazione della Commissione, 26 giugno 2026, C (2026) 4386 final).

Il regolamento richiama la definizione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo cui il lavoro forzato è qualsiasi lavoro o servizio imposto a una persona, sotto la minaccia di una sanzione e svolto senza il suo consenso volontario.

L’ampia portata del divieto

Uno degli aspetti più rilevanti sottolineati dalle Linee guida riguarda l’ambito temporale di applicazione del regolamento. La Commissione ha chiarito che le nuove regole, infatti, non interesseranno soltanto i beni importati dopo il 14 dicembre 2027, ma anche quelli già presenti sul mercato europeo a quella data. Saranno quindi soggette al divieto le merci conservate nei magazzini, esposte nei punti vendita o offerte attraverso piattaforme online e altri canali di vendita a distanza, anche se prodotte o importate prima dell’entrata in vigore del regolamento (Linee guida, punto 3.1).

Per le imprese questo significa dover verificare non solo le produzioni future, ma anche le merci già presenti nelle proprie filiere commerciali.

L’ambito di applicazione del regolamento è inoltre molto esteso.

Il divieto riguarda tutti i beni ottenuti con il lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dalla tipologia o dal settore di appartenenza, purché siano immessi o messi a disposizione sul mercato europeo oppure esportati dall’Unione.

La nozione di prodotto comprende beni manifatturieri, quelli agricoli e le merci estratte come i minerali e altre materie prime.

L’obiettivo del regolamento è garantire che nessun prodotto ottenuto mediante lavoro forzato possa essere immesso o mantenuto sul mercato europeo, indipendentemente dalla data in cui è stato realizzato o importato. A tal fine, le imprese devono assicurarsi che le merci non siano state ottenute ricorrendo al lavoro forzato, non solo nel sito di produzione, ma lungo l’intera catena di fornitura.

Al riguardo, è previsto che le indagini dovranno concentrarsi, ove possibile, sugli operatori più vicini alla fase della filiera in cui si sospetta la violazione.

Il nuovo obbligo di diligenza

Le Linee guida illustrano inoltre, con esempi pratici, le misure che gli operatori economici possono adottare per individuare, prevenire, ridurre ed eliminare i rischi legati al lavoro forzato. Le imprese sono chiamate a integrare questo rischio nelle proprie politiche aziendali e nei sistemi di gestione, coinvolgendo le funzioni interessate e definendo responsabilità, procedure di controllo e adeguati meccanismi di governance. Per adempiere agli obblighi di due diligence, la Commissione europea invita le imprese a fare riferimento all’approccio in sei fasi elaborato dall’OCSE, indicando per ciascuna fase le misure che possono essere adottate. Tra queste rientrano la formazione del personale, l’aggiornamento e la diffusione delle politiche aziendali sul rischio di lavoro forzato, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la revisione dei contratti con fornitori e partner commerciali.

Poiché il divieto di commercializzare prodotti ottenuti con il lavoro forzato è assoluto e incondizionato (Linee guida, punto 3.1), le Linee guida precisano che, quando il rischio non può essere prevenuto o mitigato in modo efficace, l’interruzione del rapporto commerciale rappresenta la soluzione estrema. Il documento dedica inoltre specifica attenzione alle piccole e medie imprese, prevedendo indicazioni che intenderebbero essere proporzionate alle loro dimensioni e alle risorse disponibili.

Controlli e sanzioni

Il regolamento prevede che, oltre alle autorità doganali, ogni Stato membro individui le autorità nazionali competenti per vigilare sul rispetto del divieto. I controlli seguono un approccio basato sul rischio e iniziano con una valutazione preliminare, accompagnata da un confronto con l’operatore economico. Qualora emergano elementi tali da far ritenere fondato il sospetto di una violazione, le autorità possono avviare un’indagine formale che si conclude con una decisione, nei confronti della quale l’operatore può chiedere il riesame secondo le procedure previste.

Durante i procedimenti le imprese hanno il diritto di essere ascoltate (art. 16, par. 2, RLF), ma sono anche tenute a collaborare attivamente con le autorità.

In caso sia accertata la violazione del divieto di commercializzazione di beni ottenuti con il lavoro forzato, le autorità competenti possono disporre il ritiro dei prodotti dal mercato, ordinarne la distruzione e applicare le sanzioni.

Le imprese dispongono ancora di un periodo utile per adeguarsi ai nuovi obblighi.

È quindi opportuno avviare fin da ora un percorso di revisione delle procedure interne e adottare sistemi di controllo efficaci, anche prendendo come riferimento i modelli sviluppati dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni della società civile o da professionisti specializzati.

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