Mercosur: dazi ridotti grazie all’origine preferenziale
L’accordo Ue-Mercosur apre nuove rotte commerciali per l’export italiano, ma resta una condizione indispensabile: soltanto i prodotti che rispettano le regole di origine preferenziale previste dall’accordo possono accedere, a dazio ridotto, nei mercati di Argentina, Brasile,Paraguay e Uruguay. Con un avviso del 27 luglio, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato il documento orientativo sulle regole di origine previste dall’accordo, redatto da un gruppo di esperti della Commissione europea. La riduzione dei dazi, infatti, non opera automaticamente, ma trova applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti che soddisfano le condizioni legali e sostanziali per essere considerati di origine preferenziale europea.
La richiesta del trattamento preferenziale, in generale, deve essere indicata nella dichiarazione doganale di importazione nel Paese di destinazione della merce. Va sottolineato, tuttavia, che l’Accordo prevede la possibilità di richiedere l’agevolazione tariffaria entro due anni dalla data di importazione, con effetto retroattivo.
Per accedere ai vantaggi dell’accordo, la merce deve rispettare le regole stabilite dal capitolo 3 e dal protocollo 3B dell’accordo commerciale interinale. Tra le categorie di prodotti che beneficiano del dazio zero, in primo luogo si collocano i beni che possono definirsi “interamente ottenuti” nell’Unione europea, per esempio quelli che derivano dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame, ma anche quelli legati al recupero di materie prime.
In secondo luogo, possono beneficiare del trattamento preferenziale i prodotti ottenuti nell’Unione europea esclusivamente a partire da materiali originari. Rientrano in tale categoria i prodotti finiti realizzati con materiali che hanno più componenti o che hanno subito diverse lavorazioni. In questa ipotesi, è importante la tracciabilità di ciascun componente, in quanto ogni materiale, singolarmente considerato, deve essere di origine Ue.
I prodotti realizzati anche mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi hanno diritto al dazio zero esclusivamente se hanno ricevuto, nell’Unione europea, una “lavorazione sufficiente”, come definita dal testo dell’Accordo. Occorre avere riguardo, a tal fine, all’allegato 3B, che prevede regole di origine specifiche per ogni prodotto e richiede un esame molto attento e puntuale.
Per stabilire correttamente l’origine preferenziale è necessario partire dal corretto inquadramento della classificazione doganale del bene esportato e verificare, in relazione al codice doganale interessato, la specifica regola di origine prevista dall’accordo. Per esempio, per i filati di lana al 100%, la regola di origine prevede che vi sia una filatura di fibre naturali, l’estrusione di fibre sintetiche o artificiali combinata con la filatura, oppure la torsione combinata con qualsiasi operazione meccanica. Se nella produzione del filato sono stati utilizzati filati non originari di lana cardata, ma i due fili sono allineati meccanicamente in parallelo e vengono ritorti insieme per ottenere un filato ritorto, che subisce un trattamento termico, il prodotto acquisisce lo status di bene originario Ue. Diventa indispensabile, pertanto, approfondire la propria supply chain, tracciando l’origine delle componenti utilizzate e il processo di lavorazione effettuato.
Dal punto di vista procedurale, il bene esportato deve essere accompagnato da una prova dell’origine preferenziale e deve essere trasportato direttamente dall’Unione europea verso l’area Mercosur. Il trattamento preferenziale può essere riconosciuto anche a beni che si trovano in transito, in un deposito doganale o in una zona franca, se l’operatore presenta una dichiarazione di origine entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
La concessione del trattamento tariffario preferenziale si basa su un sistema di prova dell’origine fondato sull’autodichiarazione dell’esportatore. Per gli operatori dell’Unione europea, la dichiarazione di origine deve essere resa da un operatore registrato al sistema Rex se il valore della spedizione superai 6.000 euro.
Per i prodotti originari del Mercosur è prevista, invece, una misura transitoria che consentirà, per un periodo limitato, di utilizzare un “certificato di origine” alternativo. Tale documento dovrà essere emesso da enti autorizzati e successivamente vistato, potendo essere utilizzato in sostituzione o in aggiunta allo statement on origin.