Packaging: New FAQs on Regulation (EU) 2025/40

Imballaggi: nuove FAQ sul Regolamento (UE) 2025/40

Dal 12 agosto 2026 entra in vigore la nuova normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi: per gli operatori sarà fondamentale adeguarsi ai nuovi requisiti di sostenibilità, etichettatura e gestione degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla gestione del fine vita. L’applicazione della nuova disciplina comporterà per le imprese un significativo adeguamento dei processi interni e degli obblighi documentali, richiedendo una particolare attenzione alla corretta gestione dei nuovi adempimenti. Il Regolamento (UE) 2025/40, che sostituisce la Direttiva 94/62/CE, introduce un quadro normativo comune applicabile in tutti gli Stati membri con l’obiettivo di ridurre la quantità complessiva di imballaggi e rifiuti di imballaggio nell’Unione europea, garantire un’applicazione uniforme delle regole, eliminare gli ostacoli al commercio e prevenire distorsioni della concorrenza nel mercato europeo. La nuova disciplina mira inoltre a favorire la transizione verso un’economia circolare e a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

In prossimità dell’entrata in vigore del Regolamento, il 12 agosto 2026, la Commissione europea ha aggiornato le FAQ del 30 marzo 2026, al fine di fornire chiarimenti su alcune questioni interpretative ancora controverse e dare risposta alle esigenze manifestate da imprese, associazioni e operatori del settore.

Secondo le nuove indicazioni, il fabbricante “degli imballaggi da trasporto” è colui che produce e immette sul mercato un imballaggio non brandizzato che può essere utilizzato senza l’aggiunta di ulteriori componenti, in tutti gli altri casi, il fabbricante è il soggetto sotto il cui nome o marchio l’imballaggio è immesso sul mercato, a prescindere da chi ne ha curato la produzione. Fanno eccezione le microimprese: se il soggetto che appone il proprio nome o marchio è una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio è stabilito nel medesimo Stato membro, è quest’ultimo a essere considerato fabbricante.

Non è inusuale che sull’imballaggio compaiano contemporaneamente il nome di un soggetto e il marchio di un altro. La Commissione ha chiarito che nome e marchio hanno pari valore ai fini dell’attribuzione della qualifica di fabbricante: ciò che rileva è chi determina effettivamente il progetto e le specifiche dell’imballaggio.

La Commissione ha altresì precisato che i fornitori non possono rifiutarsi di fornire al fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’imballaggio al Regolamento. Tale obbligo discende direttamente dall’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento.

Una questione pratica di grande rilevanza riguarda gli imballaggi che, al 12 agosto, si trovano in magazzino, già prodotti ma non ancora commercializzati. La Commissione ha chiarito che tali prodotti non devono essere distrutti, rifabbricati né ri-etichettati. Per soddisfare i requisiti di identificazione univoca dell’imballaggio e di indicazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante, è sufficiente un documento di accompagnamento. Questa soluzione è ammessa anche quando le caratteristiche oggettive dell’imballaggio rendono impossibile o impraticabile l’apposizione diretta delle informazioni.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, la Commissione ha precisato quali sono gli obblighi che gravano sull’importatore, il quale deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia completato la procedura di valutazione della conformità, redatto la dichiarazione di conformità e fornito tutta la documentazione richiesta. Le informazioni sull’importatore, nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale e, ove disponibili, mezzi di comunicazione elettronici, devono essere indicate sull’imballaggio o, se impossibile, su un documento di accompagnamento. Non devono invece conformarsi al Regolamento tutti gli imballaggi che transitano attraverso il territorio dell’Unione europea senza esservi immessi in libera pratica.

È stata apportata una modifica sostanziale relativamente alla prima scadenza di rendicontazione a carico dei produttori. Tale modifica non è stata segnalata ma merita attenzione. A marzo, la Commissione aveva indicato il 1° giugno 2029 come prima data entro cui i produttori avrebbero dovuto presentare le informazioni al registro nazionale secondo le nuove regole armonizzate. A luglio, tale data è stata sostituita con il 1° giugno 2030.

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