Omnibus Decree: Updates on Gas Excise Taxes for the Third Sector, Renewables, and E-Cigarette Penalties

Decreto Omnibus: le novità su accise gas per il terzo settore, rinnovabili e sanzioni e-cig

Stefano Comisi

Studio legale Armella & Associati

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare, lo scorso 10 giugno, al decreto Omnibus. Il provvedimento apporta modifiche significative sia alla Riforma Fiscale (legge 111/2023) sia al Testo Unico delle Accise (Tua). Tra le novità principali spiccano l’introduzione di un’accisa bloccata sul gas per gli enti assistenziali del terzo settore, un alleggerimento degli oneri burocratici per chi produce energia da fonti rinnovabili e un inasprimento dei controlli contro l’evasione fiscale nel mercato delle sigarette elettroniche

Il d.lgs., 28 marzo 2025, n. 43 era già intervenuto sulle disposizioni concernenti l’energia elettrica e il gas naturale, sostituendo la precedente impostazione fondata sugli usi “civili” e “industriali” con quella basata sugli usi “domestici” e “non domestici”.

Rientra negli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni e relative pertinenze, nonché quello destinato alla combustione negli uffici pubblici, negli uffici di società e imprese posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende in cui si svolge l’attività produttiva, negli studi professionali, negli istituti di credito e negli istituti di istruzione. È considerato “domestico”, inoltre, il gas impiegato per la produzione di energia elettrica a fini residenziali e quello destinato al rifornimento di serbatoi di autoveicoli tramite impianti di distribuzione. Ogni altro impiego è ricondotto alla categoria degli usi non domestici.

Il decreto Omnibus introduce un’importante novità, chiarendo che sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Tali attività potranno beneficiare di un’accisa fissa pari a euro 0,012498 per metro cubo, evitando così di essere tassati con il meccanismo a scaglioni tipico per gli usi domestici, che prevede tariffe a partire da euro 0,044 per metro cubo per i consumi fino a 120 metri cubi annui, per poi salire progressivamente fino a euro 0,175 per i consumi superiori.

Il testo, in via di approvazione definitiva, amplia, inoltre, l’elenco dei soggetti obbligati al pagamento delle accise sull’energia elettrica. Attualmente, tale onere spetta a chi produce energia per la vendita ai consumatori finali; a chi la autoconsuma (anche per impiego promiscuo) in impianti con potenza superiore a 200 kW; ai soggetti che acquistano energia per consumo proprio. Inoltre, previa istanza all’Agenzia delle dogane, saranno riconosciuti come soggetti obbligati coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico, previa trasformazione o conversione (con potenza disponibile superiore a 200 kW), oppure da due o più fornitori, qualora registrino consumi mensili nello stesso sito, superiori a 200.000 kWh.

Tale elenco è stato ampliato dal decreto Omnibus, includendo anche i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un’officina elettrica, diversa dagli esercenti in autoproduzione, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.

È stato chiarito, infine, che gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, nonché gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, possono corrispondere l’imposta dovuta mediante un canone annuo di abbonamento. Tale misura rappresenta un’importante semplificazione degli adempimenti per le aziende che operano con fonti rinnovabili, finalizzata ad alleggerire e favorire la gestione fiscale per i piccoli produttori e per le realtà impegnate nella transizione energetica.

Per i prodotti da inalazione senza combustione, costituite da sostanze diverse dal tabacco e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo continuano ad applicarsi le disposizioni previste in materia, compreso il divieto di pubblicità ingannevole, l’obbligo di notifica e la tutela dei minori (con il divieto assoluto di vendita ai minori di 18 anni), sotto la stretta vigilanza dell’Agenzia delle dogane.

La vera novità del decreto riguarda, tuttavia, il contrasto alle irregolarità fiscali.

Attraverso le modifiche apportate dal nuovo testo di legge, è stato stabilito che per tali prodotti non troveranno applicazione le sole sanzioni generali previste dalla disciplina ordinaria, ma saranno soggetti anche al regime sanzionatorio specifico in materia di accise.

In particolare, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, le infrazioni e le irregolarità, tra cui la tenuta della contabilità o dei registri prescritti, l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applicherà una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per ciascuna violazione. Alla stessa sanzione sarà soggetto chiunque eserciti le attività senza licenza fiscale, ovvero ostacoli, in qualunque modo le Autorità competenti nell’accesso ai locali in cui sono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

Il quadro normativo relativo all’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica ha subito un’importante integrazione. Nello specifico, l’art. 1, comma 5-bis, lett. b-bis), d.lgs., 5 agosto 2015, n. 127, prevedeva già in capo all’Agenzia delle dogane il potere di vigilanza e controllo legate alle imposte sulla produzione e sui consumi, ai sensi del Tua. L’Agenzia delle dogane sarà ora espressamente autorizzata a utilizzare i file delle fatture elettroniche memorizzati anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di propria competenza. In parallelo, tale disciplina è stata garantita e integrata anche all’interno del nuovo Testo unico Iva (d.lgs., 19 gennaio 2026, n. 10), le cui disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2027.

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