EU Steel: Starting July 1, 50% Over-Quota Duties and the “Melt and Pour” Criterion

Acciaio UE: dal 1° luglio dazi extra contingente al 50% e criterio del “melt and pour”

Studio legale Armella & Associati

Il 24 giugno 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento Ue 2026/1384, che introduce il nuovo quadro di misure volte a fronteggiare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovraccapacità globale nel mercato siderurgico unionale. Il provvedimento sostituisce, a partire dal 1° luglio 2026, le attuali misure di salvaguardia, in scadenza il 30 giugno 2026.

Il nuovo regime introduce un sistema di contingenti tariffari esente da dazi per 28 categorie di prodotti siderurgici classificati nei Capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata, per un volume annuo complessivo di 18,345 milioni di tonnellate. Una volta esaurita la quota di contingente, si applicherà un dazio pari al 50% del valore della merce, il doppiorispetto a quello previsto dalle attuali misure di salvaguardia (25%). Fuori da tale regime vi sono tutti i prodotti siderurgici originari di Islanda, Liechtenstein o Norvegia, nonché dei Paesi nei confronti dei quali si applicheranno misure di salvaguardia bilaterali.

Il regolamento introduce, inoltre, una nuova regola per determinare l’origine doganale dei prodotti interessati dal regolamento, ossia il criterio del “fuso e colato” (c.d. melted and puored). Alle merci importate nel territorio dell’Unione sarà attribuita l’origine del luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente lavorati in forma liquida e colati allo stato solido. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni elusivi delle tariffe, come lavorazioni minime sui prodotti, assicurando l’integrità delle quote specifiche riconosciute a ciascun Paese.

A una settimana dall’entrata in vigore del nuovo regime, resta aperto uno dei nodi più importanti per gli operatori, ossia la ripartizione dei contingenti tariffari per singolo Paese. Sono ancora in corso, infatti, i colloqui tra la Commissione europea e i suoi partner commerciali, per individuare le quote di importazione assegnate a ciascuno di essi.

Si attende la pubblicazione degli appositi atti esecutivi che individueranno tali contingenti. L’ipotesi è che il nuovo regime possa partire con contingenti gestiti inizialmente a livello globale. Per importatori, utilizzatori e catene di approvvigionamento si tratta di un aspetto centrale, poiché le quote specifiche per Paese incidono sulla pianificazione degli arrivi, sulla gestione dei contratti e sulla valutazione dei potenziali costi doganali. Tra gli operatori emerge anche il timore che la successiva ripartizione per Paese possa produrre effetti retroattivi. Tali incertezze rendono necessario un intervento tempestivo da parte della Commissione europea, la quale è chiamata a definire regole applicative chiare, considerati i potenziali effetti derivanti dall’attuazione del nuovo regime.

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