Accise: le novità del quarto correttivo alla riforma fiscale

Studio Legale Armella & Associati

Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto omnibus), che introduce rilevanti novità in materia di accise. Il quarto correttivo alla riforma fiscale (L. 111/2023) interviene, infatti, sulla disciplina dei Soggetti obbligati accreditati (c.d. Soac), modificando la normativa in materia di cauzioni per il settore pubblico e sul presupposto impositivo dei prodotti soggetti ad accisa e lavorati in impianti italiani.

Una delle modifiche più significative interessa la nuova qualifica di Soac, operatori attivi in settori interessati dalle accise a cui l’Agenzia delle dogane riconosce una particolare affidabilità e professionalità, oltre all’esonero, totale o parziale, dall’obbligo di prestare una cauzione sulle merci introdotte in un deposito accise.

Nello specifico, il decreto correttivo modifica l’art. 8 d.lgs. 43/2025, estendendo da 60 a 120 giorni la validità dei provvedimenti di esonero cauzionale che gli operatori hanno già ottenuto dall’Agenzia delle dogane. Tale proroga mira a garantire la continuità operativa delle aziende: presentando l’istanza per diventare Soac (art. 9-quinquies, d.lgs. 43/2025) entro la nuova finestra di 120 giorni, le precedenti esenzioni dalla garanzia saranno infatti valide fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’istruttoria.

La riforma ha inoltre esteso, da 5 a 45 giorni, il termine entro cui l’operatore Soac è tenuto a comunicare all’Agenzia delle dogane i documenti e le informazioni richieste per il monitoraggio dei requisiti di affidabilità necessari per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica.

Il correttivo modifica anche l’art. 5, c. 3, d.lgs. 504/1995 (Testo unico accise, TUA), escludendo dal computo della cauzione dovuta i prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi.

Da ultimo, si segnala l’introduzione del comma 7-bis all’art. 62 TUA, che individua con precisione il momento in cui oli lubrificanti, bitumi e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica provenienti da Paesi dell’Unione o extra-UE sono introdotti in impianti nazionali per la lavorazione o il confezionamento. La disposizione stabilisce, infatti, che il presupposto impositivo non si realizza al momento della ricezione in tali strutture, ma soltanto all’atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

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