E-commerce e export: le novità sul valore in dogana

E-commerce e export: le novità sul valore in dogana

Studio Legale Armella & Associati

Il nuovo Codice doganale dell’Unione (reg. UE 2026/2108) introduce disposizioni specifiche per la determinazione del valore in dogana delle merci acquistate attraverso piattaforme digitali e una disciplina organica per le esportazioni.

Con l’avviso del 20 ottobre 2026, l’Agenzia delle dogane ha fornito i primi chiarimenti relativi ai criteri di valutazione delle merci, ai poteri di rettifica dell’Amministrazione doganale e al valore delle merci in export.

Per le vendite a distanza, l’articolo 175 del nuovo Codice individua nel valore di transazione il criterio principale per determinare il valore doganale, facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute verso il territorio doganale dell’Unione europea.

Una disposizione specifica riguarda le merci vincolate al regime di deposito doganale: in questo caso, rileva la vendita che determina l’effettiva destinazione del bene al mercato unionale, anche quando la transazione avviene mentre le merci si trovano già nel territorio europeo.

Il nuovo Codice disciplina anche i poteri dell’Amministrazione doganale in materia di rettifica del valore dichiarato: l’articolo 179, paragrafo 4, consente di disconoscere il valore quando l’importatore non sia in grado di dissipare i “ragionevoli dubbi” sollevati dalla Dogana. La disposizione riprende l’articolo 140 del Regolamento UE 2015/2447, che prevede una procedura di verifica e la possibilità per l’operatore di fornire chiarimenti e documentazione a sostegno del prezzo dichiarato. Soltanto quando tali elementi non risultino sufficienti, l’Autorità può procedere alla rideterminazione del valore, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa.

La giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di osservare la gerarchia dei metodi di valutazione, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24 luglio 2023, n. 22200.

 Per le vendite a distanza, tuttavia, la nuova disciplina sembra riconoscere alla Dogana maggiori margini di scelta, consentendo il ricorso al metodo secondario ritenuto più adeguato. Questa previsione potrebbe favorire un utilizzo più ampio delle banche dati per verificare la congruità dei valori dichiarati, fermo restando il rispetto dei limiti individuati dalla giurisprudenza europea.

Un’ulteriore novità riguarda il valore doganale delle merci destinate all’esportazione, l’articolo 180 del nuovo Codice introduce criteri organici per la determinazione del valore all’export, individuando nel prezzo effettivamente pagato o da pagare il riferimento principale, purché l’eventuale relazione tra acquirente e venditore non abbia influenzato la transazione. Quando il valore dichiarato risulta incompleto o non rappresenta adeguatamente il valore economico delle merci, possono essere utilizzati dati oggettivi e verificabili, compresi i prezzi di mercato di beni identici o similari esportati in condizioni comparabili.

Le Autorità doganali, inoltre, possono richiedere documentazione integrativa in presenza di ragionevoli dubbi sull’attendibilità delle informazioni fornite.

La nuova disciplina assume rilievo anche in prospettiva futura. La definizione di criteri puntuali per la determinazione del valore potrebbe agevolare un eventuale ricorso futuro a tale strumento. Per le imprese, diventa quindi essenziale verificare i criteri di valorizzazione applicati, la coerenza tra documentazione commerciale e dichiarazioni doganali e la disponibilità di elementi idonei a giustificare i prezzi dichiarati. Una gestione preventiva dei dati e dei processi doganali consente di ridurre il rischio di rettifiche e di affrontare con maggiore certezza gli adempimenti connessi alle operazioni di commercio internazionale.

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