Compliance doganale: l’Agenzia premia chi corregge gli errori

Compliance doganale: l’Agenzia premia chi corregge gli errori

Sara Armella

Tatiana Salvi

La compliance doganale premia sempre. Sanzioni escluse, o ridotte, in caso di ravvedimento spontaneo degli operatori.

A distanza di un mese dalla pubblicazione della circolare 19/06/2026, n. 16/D, la circolare 22/07/2026, n. 19/D sostituisce e integra le linee guida dell’Agenzia delle dogane sull’adempimento spontaneo in Dogana.

Viene confermata la possibilità di ridurre al minimo le conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista amministrativo che penale, per gli operatori che decidano di correggere un errore o di aderire alla contestazione dell’Agenzia delle dogane.

La circolare potenzia, infatti, la compliance doganale, chiarendo che, in caso di errore, è possibile evitare un procedimento penale per contrabbando, anche quando il pagamento della sanzione avvenga in misura ridotta.

Gli strumenti a disposizione delle aziende sono la revisione su istanza di parte e il ravvedimento operoso.

Con la prima, è possibile chiedere spontaneamente correggere una dichiarazione doganale senza incorrere in una sanzione amministrativa (art. 96, comma 13, Dnc). La revisione su istanza di parte non è ammessa prima dello svincolo della merce, potendo essere applicata soltanto su dichiarazioni doganali già accettate dalla Dogana.

Presupposto essenziale per ottenere l’annullamento della sanzione, è che non siano ancora iniziate verifiche, ispezioni o controlli da parte dell’Agenzia, ossia che l’operatore non sia a conoscenza di eventuali attività di accertamento da parte della Dogana o della Procura.

La circolare precisa, tuttavia, che l’avvio di un eventuale controllo da parte dell’Agenzia non pregiudica la possibilità di accedere alla revisione di parte, a meno che la Dogana non intenda procedere alla visita delle merci o abbia già stabilito l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Al di fuori di queste due ipotesi, la richiesta di revisione di parte può comunque essere presentata, anche se resta esclusa la possibilità di ottenere l’annullamento totale della sanzione amministrativa. Di conseguenza, se un’azienda riceve una richiesta di documentazione da parte della Dogana, può presentare un’istanza di parte, versando l’eventuale sanzione dovuta in misura ridotta, con ravvedimento operoso.

Tale strumento consente di regolarizzare l’errore, fino a quando non sia notificato un avviso di accertamento, ottenendo uno sconto sulle sanzioni.

Già con la circolare n. 16/D, l’Agenzia delle dogane aveva chiarito che il pagamento ridotto della sanzione (con ravvedimento) non esclude l’accesso alle cause di estinzione del reato o di non punibilità previste dall’art. 112 Dnc (all. 1, d.lgs. 141/2024). Un chiarimento importante anche per i riflessi penali che dovrebbe determinare.

La circolare chiarisce, infine, che il versamento dei diritti doganali può essere effettuato attraverso il conto di debito, mentre per le sanzioni è necessario procedere a un pagamento separato.

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