Accordo USA-UE: nuove regole sulla prova dell’origine per gli importatori

Accordo USA-UE: nuove regole sulla prova dell’origine per gli importatori

Cambiano le regole per provare l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti. Per beneficiare dell’azzeramento dei dazi previsti dai Regolamenti UE 2026/1455 e 2026/1461, gli importatori europei devono dimostrare sia l’origine americana dei prodotti che il trasporto diretto dagli Stati Uniti.

L’Agenzia delle dogane, con un avviso del 22 luglio 2026, ha pubblicato le Q&A della Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale (DG TAXUD), chiarendo le modalità con cui fornire tali prove e beneficiare delle agevolazioni tariffarie.

Con i regolamenti UE 25 giugno 2026/1455 e 2026/1461, in vigore dal 1° luglio 2026, l’Unione europea ha dato attuazione all’intesa raggiunta con l’Amministrazione Trump a Turnberry, che azzera i dazi su diversi beni (agricoli, del settore tessile e dell’abbigliamento) di origine statunitense e introduce alcuni contingenti tariffari per altri prodotti (come carne suina, latte e derivati, bevande alcoliche).

L’intesa raggiunta tra Bruxelles e Washington non si configura come un accordo di libero scambio, per cui l’annullamento dei dazi doganali sui prodotti “Made in US” non rappresenta un trattamento “preferenziale”. Trovano applicazione, di conseguenza, le regole di origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione europea (reg. UE 2013/952, Cdu).

Il reg. UE 2026/1422 ha introdotto l’art. 59-bis al regolamento di esecuzione al Cdu (reg. UE 2447/2015, RE), una nuova norma procedurale che stabilisce le modalità con cui fornire la prova dell’origine non preferenziale per le merci originarie degli Stati Uniti.

A chiarire il funzionamento delle nuove regole, è intervenuta la Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale della Commissione europea (DG TAXUD) con le Q&A pubblicate il 16 luglio 2026.

Le linee guida della Commissione europea confermano che la prova dell’origine non preferenziale resta libera. L’art. 59-bis RE non introduce, infatti, una prova standardizzata dell’origine. L’operatore doganale, pertanto, non è tenuto a presentare obbligatoriamente determinati documenti. In questo contesto, documenti o dichiarazioni redatti da terzi, come “made in US”, dichiarazioni di origine su fattura o certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci.

Gli importatori europei, di conseguenza, devono rivedere i rapporti con i propri esportatori americani, chiedendo loro di corredare le merci dei documenti che consentano di provarne l’origine non preferenziale e che il trasporto sia avvenuto direttamente dagli USA verso l’UE, pena l’applicazione del normale trattamento daziario.

Sarà essenziale, pertanto, la produzione di un’autodichiarazione rilasciata dallo stesso esportatore, di norma autorizzata dall’Autorità doganale del Paese di provenienza dei beni, o un certificato di origine rilasciato dalla medesima Autorità.

Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie, l’importatore deve provare, inoltre, che il trasporto dei beni sia avvenuto direttamente dagli Stati Uniti verso l’Unione.

Nel caso in cui non vi sia un trasporto diretto, occorre dimostrare che i beni sono rimasti sotto controllo doganale e non hanno subito alterazioni durante la fase di movimentazione.

Le linee guida puntualizzano che i documenti attestanti tale condizione devono essere in possesso del dichiarante già al momento della presentazione della dichiarazione in Dogana.

I beni “made in US” che, prima di raggiungere il territorio dell’Unione, attraversano un Paese terzo non decadono in automatico dai benefici tariffari previsti dai Reg. UE 2026/1455 e 2026/1461. Spetta all’importatore dimostrare, per via documentale, che le merci sono rimaste sotto controllo doganale durante il loro trasporto o, se immagazzinate o frazionate in altri Paesi, che non hanno subito modifiche oltre a quelle necessarie alla loro conservazione, all’apposizione di marchi, etichette o sigilli.

Anche in questo caso si applica il principio della “libera prova”.

La prova del trasporto diretto può essere fornita con ogni documento di trasporto pertinente, per esempio una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, ovvero mediante contratti di vendita e di trasporto.

L’Amministrazione doganale conserva, pertanto, un certo grado di discrezionalità nel valutare l’idoneità della documentazione di accompagnamento della merce.

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