Acciaio UE: pubblicate le regole sulla ripartizione delle quote nei contingenti tariffari

Acciaio UE: pubblicate le regole sulla ripartizione delle quote nei contingenti tariffari

Studio legale Armella & Associati

Dal 1° luglio sono in vigore i nuovi quantitativi tariffari per le importazioni di acciaio nell’Unione europea. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione europea ha definito i criteri di ripartizione dei contingenti tariffari.

Tra i Paesi che hanno ottenuto quote specifiche figurano la Turchia, la Corea del Sud, l’India (rispettivamente con quote intorno ai 2,8, 2,1 e 1,9 milioni di tonnellate), il Giappone, il Vietnam e il Regno Unito. Particolare attenzione è stata riservata all’Ucraina, che beneficia di una ripartizione più favorevole rispetto ad altri partner. Sono state previste, inoltre, modalità specifiche per assicurare l’accesso ininterrotto ai prodotti originari del Regno Unito destinati all’Irlanda del Nord.

Altro aspetto significativo riguarda alcune tipologie di prodotti: l’All. I, reg. (UE) 2026/1457 riserva ai beni della categoria 1A, (Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati) quasi un terzo del volume complessivo dei contingenti.

La nuova disciplina sostituisce le precedenti misure di salvaguardia, introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, scadute il 30 giugno 2026. L’obiettivo è quello di tutelare il mercato siderurgico europeo, attraverso regole chiare e trasparenti per la distribuzione delle quote, applicando una metodologia equa e oggettiva.

Il nuovo sistema prevede una riduzione del volume complessivo dei contingenti tariffari, che attualmente ammonta a 18,3 milioni di tonnellate, e un dazio fuori contingente del 50% ad valorem sulle importazioni eccedenti i contingenti per 26 categorie di prodotti siderurgici importati nell’UE.

Metà del contingente complessivo (9,15 milioni di tonnellate) è riservata ai Paesi che hanno concluso Accordi di libero scambio (ALS) con l’Unione e, se nel triennio 2022-2024 hanno detenuto almeno il 5 per cento dei volumi di importazione, è riconosciuta una quota preferenziale maggiorata. Gli altri partner, che possedevano quote di importazione minori, concorrono per il contingente residuo secondo l’ordine di presentazione delle richieste doganali (“primo arrivato, primo servito”).

Le quote restanti sono accessibili su base non discriminatoria, invece, secondo le regole della nazione più favorita, inclusi gli stessi Paesi ALS.

Con la nuova disciplina, l’Unione mira a garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, evitando che misure adottate da Paesi terzi possano distorcere il mercato interno. A tal fine, i contingenti sono stati suddivisi trimestralmente per monitorare costantemente i flussi commerciali. La commissione potrà, inoltre, apportare correttiva al sistema di quote, qualora la domanda, i flussi commerciali o l’eccesso di capacità produttiva subiscano variazioni significative.

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