Ravvedimento operoso in Dogana: i chiarimenti della circolare 38/D
di Sara Armella e Tatiana Salvi
L’Agenzia delle dogane, con la circolare 30 dicembre 2025, n. 38/D, ha fornito alcune importanti precisazioni per gli operatori che intendono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando le sanzioni doganali in misura ridotta. Il documento chiarisce che i tributi, gli interessi e le relative sanzioni possono essere corrisposti contestualmente o in maniera frazionata.
Il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13, d.lgs. 472/1997, consente di pagare in misura ridotta l’importo della sanzione, nel caso in cui l’operatore aderisca alla contestazione dell’Agenzia delle dogane prima della notifica dell’avviso di accertamento. La percentuale varia da 1/10 del minimo della sanzione applicabile, se il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla violazione, a 1/5 del minimo se il pagamento avviene dopo la notifica del processo verbale, purché non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento.
In relazione ai diritti doganali, la circolare riconosce che, nella prassi, fino a oggi non era sempre possibile versare nello stesso momento l’importo relativo ai dazi e alle sanzioni. È il caso, per esempio, in cui si procede alla rettifica della dichiarazione doganale o alla regolarizzazione a posteriori. Il documento evidenzia, tuttavia, che l’art. 104 Dnc (all. 1 al d.lgs. 141/2024) richiama espressamente le disposizioni dei d.lgs. n. 471 e 472 del 1997, nell’ambito dei quali l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il ravvedimento operoso non deve necessariamente avvenire in un’unica soluzione. La circolare ammette, pertanto, il pagamento frazionato di dazio e sanzione, a condizione che il tributo sia integralmente versato prima della sanzione in misura ridotta e che quest’ultima sia determinata in base al momento del suo pagamento, e non a quello del versamento del tributo.
Per quanto riguarda le modalità operative, l’Agenzia delle dogane ha stabilito che dal 1° gennaio 2026 è possibile procedere al pagamento contestuale di tributo e sanzione direttamente nel campo dedicato alla liquidazione dei diritti di confine della dichiarazione doganale. In particolare, è necessario indicare il codice tributo 430 per la prima metà dell’importo e il codice 432 per la restante parte. L’art. 114 Dnc prevede, infatti, che il 50% delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sia devoluto all’Erario, mentre il restante 50% sia suddiviso in parti uguali tra l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza.
In caso di infedele dichiarazione, l’operatore deve procedere alla registrazione della dichiarazione di rettifica, indicando nella liquidazione i codici relativi ai maggiori diritti dovuti, agli interessi e alla sanzione ridotta. Nelle ipotesi di omessa dichiarazione, invece, il contribuente può presentare la dichiarazione doganale, inserendo direttamente i codici dei maggiori diritti dovuti, degli interessi e della sanzione ridotta. Qualora, infine, il versamento del tributo e della sanzione avvenga a seguito di una contestazione, l’operatore deve indicare che si tratta di ravvedimento operoso, riportando gli estremi dell’atto di contestazione.
Se l’operatore intende differire il pagamento della sanzione ridotta, gli Uffici doganali provvedono a riscuotere le somme dovute soltanto a seguito dell’avvenuto versamento del tributo. In questo caso, la circolare precisa che il ravvedimento si considera perfezionato alla data di versamento della sanzione.
Per accedere al ravvedimento operoso è necessario presentare un’istanza all’Agenzia delle dogane, compilando e trasmettendo il modulo allegato alla circolare.
Da segnalare, infine, che è compito degli Uffici doganali verificare la correttezza degli importi corrisposti dall’operatore. La Dogana potrà eventualmente procedere all’attività di accertamento e riscossione nel caso in cui dovessero constatare il mancato versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute.