RAEE e immissione in consumo: nuove regole per le violazioni. Chi paga le sanzioni?
Studio legale Armella & Associati
In arrivo nuove regole per determinare i soggetti responsabili dei costi di gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE), e delle relative sanzioni. Verrà finalmente introdotta una nuova nozione di “immissione in mercato”.
In particolare, è stato previsto che i soggetti tenuti al finanziamento della gestione delle AEE siano coloro che immettono nel mercato tali apparecchiature, ossia chi distribuisce i prodotti ai consumatori finali.
Il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 interviene sul testo del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, ossia la normativa nazionale attuativa della direttiva europea RAEE (direttiva UE 2012/19), fornendo importanti chiarimenti sugli obblighi posti in capo al “produttore” o al “detentore” di tali apparecchiature.
Con tali modifiche sarà fondamentale, pertanto, scandire le diverse fasi temporali che portano all’immissione in libera pratica dell’AEE, distinguendo il momento in cui tali beni vengono fabbricati, dal momento in cui sono importati e, infine, dal momento in cui sono definitivamente immessi nel mercato.
Ulteriore precisazione è quella relativa alla definizione di “RAEE storico”, che identifica le AEE derivanti da apparecchiature immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della normativa.
La nuova definizione include tutte le apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005, oltre a quei rifiuti che sono confluiti nel cosiddetto “ambito di applicazione aperto” (open scope), immessi sul mercato dal 15 agosto 2018.
Anche per tale categoria di AEE è stata definita la responsabilità finanziaria. Nello specifico, per i RAEE rientranti nell’ambito di applicazione aperto tali obblighi ricadono esclusivamente sui produttori. Per i RAEE “storici”, invece, i costi di gestione e smaltimento devono essere sostenuti da coloro che sono qualificabili come detentori, salvo i casi in cui non siano stati sostituiti con un AEE equivalente: in questo caso sono nuovamente responsabili i produttori che hanno provveduto alla sostituzione. Per i RAEE provenienti da nuclei domestici, infine, è stato previsto che la responsabilità rimanga in capo al solo produttore.
Le modifiche hanno, inoltre, stabilito una nuova disciplina ad hoc per i pannelli fotovoltaici. In questo caso, le modifiche introdotte dal d.lgs. 2/2026 chiariscono che la responsabilità finanziaria per la gestione del fine vita dei RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici, sia domestici sia professionali, grava sui produttori esclusivamente per i moduli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE, escludendo pertanto qualsiasi estensione retroattiva degli obblighi. Per i pannelli immessi nel mercato prima di tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Un’ultima importante novità riguarda gli obblighi di marchiatura dei RAEE in capo ai produttori, modificati allo scopo di migliorare la tracciabilità del prodotto, senza aggravare eccessivamente la loro posizione.