Processo tributario: pubblicate le nuove linee guida del MEF
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Nuove linee guida per le udienze tributarie. Il dipartimento di Giustizia tributaria del Ministerio dell’economia e delle finanze (MEF), il 16 dicembre 2025, ha aggiornato le istruzioni tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza a distanza disciplinata dell’articolo 31-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Tale norma è stata ripresa dall’art. 83, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (T.U. della giustizia tributaria), la cui entrata in vigore è stata posticipata di un anno al 1°gennaio 2027 con il recente “decreto milleproroghe”.
La partecipazione alle udienze da remoto avverrà unicamente mediante la piattaforma Microsoft Teams – che sostituisce Skype for Business – per le udienze di primo e di secondo grado presso le Corti di Giustizia tributaria. Le linee guida sottolineano che il collegamento da remoto deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e ascolto delle persone collegate, a garanzia della partecipazione e dello sviluppo del contraddittorio. In particolare, il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.
La discussione da remoto può essere richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite, fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione e depositata sul Sigit.
Dal punto di vista procedurale, le parti costituite e i loro difensori ricevono una prima Pec, dove è indicata la data di trattazione del ricorso o dell’appello, e, nel caso in cui l’udienza si svolga da remoto, una successiva Pec dove è indicato l’orario della discussione ed è riportato il link di collegamento alla riunione sulla piattaforma Teams.
Almeno tre giorni prima dell’udienza, l’ufficio della segreteria della Corte di Giustizia tributaria competente comunica alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto il link per la partecipazione all’udienza a distanza, l’avviso dell’ora della convocazione e l’informativa sul trattamento dei dati personali successiva al collegamento (artt. 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR).
Il link di collegamento all’udienza è strettamente personale e non è cedibile a terzi, a eccezione di un’eventuale difensore delegato.
La novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione di una sala d’attesa virtuale che precede l’accesso all’udienza a distanza. È stata configurata una chat in sala d’attesa utilizzabile esclusivamente dai segretari per l’invio di comunicazioni a carattere informativo. Alle parti e ai loro difensori non è consentito inviare alcun messaggio o interloquire direttamente con i segretari.
La parte processuale è ammessa all’udienza solo a seguito di accettazione da parte del Segretario, dopo che quest’ultimo ha verificato la presenza in videoconferenza e l’identità delle parti.
Le linee guida puntualizzano, inoltre, che è vietato registrare le udienze.