Per interrompere l’ammissione temporanea basta uscire dalle acque Ue

Per interrompere l’ammissione temporanea basta uscire dalle acque Ue

Studio Legale Armella & Associati

La sentenza n. 200/2026 della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, depositata in data 4 marzo 2026, è idonea ad avere un impatto sistematico senza precedenti. Il caso vedeva coinvolti gli armatori di uno yacht di circa 30 metri, cui l’Agenzia delle dogane aveva chiesto il pagamento di importo pari a circa 600 mila euro, oltre interessi, a titolo di IVA all’importazione: l’Autorità Doganale aveva fondato la propria pretesa sul presunto superamento del c.d. periodo di ammissione temporanea (AT) di 18 mesi, sancito dall’art. 250 del CDU, durante il quale le imbarcazioni extra-UE possono rimanere nelle acque unionali senza dover essere assoggettati ad Iva o dazi. I giudici della Corte di Giustizia tributaria di Imperia di I grado avevano ritenuto necessario, ai fini della interruzione del termine di appuramento, l’entrata nel porto di un Paese terzo; tale conclusione, però, non trova alcun riscontro normativo né giurisprudenziale non potendosi individuare precedenti della Corte di giustizia UE.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla dogana l’ingresso in acque internazionali e la conseguente uscita dal territorio doganale dell’UE sono di per sé sufficienti a interrompere il periodo di appuramento del regime doganale AT: nessuna norma nazionale o unionale subordina tale interruzione all’ingresso nelle acque territoriali o all’approdo in un porto di un Paese terzo.

Per simmetria giuridica, gli artt. 139 e 141 del Reg. delegato (UE) 2015/244 prevedono che l’ingresso nelle acque territoriali di uno Stato membro faccia decorrere il regime di ammissione temporanea di un’imbarcazione; conseguentemente, l’uscita dal territorio doganale dell’Unione — cioè l’ingresso in acque internazionali — ne determina l’interruzione.

Anche ai fini dell’esportazione, la normativa doganale UE fa riferimento al superamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.

Le linee guida della Commissione europea (“Rules for private boats”) chiariscono infatti che è sufficiente che lo yacht lasci le acque territoriali UE (“sail the yacht out of the EU”).

Nello stesso senso la Circolare n. 14/D dell’Agenzia delle dogane, secondo cui l’esportazione si perfeziona quando l’imbarcazione raggiunge le acque internazionali, oltre il limite delle 12 miglia nautiche che delimitano il territorio doganale UE.

Poiché la normativa non richiede l’ingresso in acque territoriali o l’approdo in un porto di un Paese terzo, la semplice uscita dal territorio doganale dell’Unione è sufficiente sia a perfezionare l’esportazione sia a interrompere il periodo di ammissione temporanea.

Su tali basi la Corte ligure tributaria di II grado, il giudice d’appello, ha annullato gli atti impugnati dagli armatori e compensando le spese di giudizio nei due gradi.

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