EU Court: Definition of “heating fuel” Expanded for Excise Tax Relief

Tribunale UE: ampliata la nozione di “combustibile per riscaldamento” per lo sgravio dell’accisa

Studio Legale Armella & Associati

Con la sentenza del 15 luglio 2026 (T-526/25), il Tribunale dell’Unione europea ha offerto un’interpretazione estensiva della nozione di “uso come combustibile per riscaldamento”, di cui all’art. 2, par. 4, lett. b), dir. UE 2003/96/CE, che include anche l’utilizzo di propano in fase di test di un bruciatore, per simulare il funzionamento di una turbina per produrre dati di misurazione e senza che il calore prodotto sia successivamente utilizzato.

Il Tribunale Ue valorizza il dato funzionale dell’impiego del prodotto utilizzato, considerando dirimente il fatto che il propano era stato effettivamente bruciato per generare calore, nonostante l’energia sprigionata sia stata utilizzata per test propedeutici.

Il caso ha origine dal diniego da parte dell’autorità doganale tedesca a una richiesta di sgravio dell’accisa sul propano utilizzato durante la fase di collaudo di bruciatori. Secondo l’Ufficio, lo sgravio non poteva essere concesso in quanto il prodotto non era utilizzato “come combustibile per il riscaldamento” e l’energia prodotta rileverebbe come “prodotto di scarto”.

Posto che il dato letterale della disposizione non è di per sé sufficiente a risolvere il problema, il Giudice europeo rileva che alcune versioni linguistiche della disposizione censurata, come quelle francese e ceca, includono al loro interno fini diversi dall’utilizzazione come “combustibile” senza ulteriori precisazioni, lasciando così intendere che la mera liberazione del calore potrebbe essere sufficiente ai fini dell’interpretazione di tale nozione. Altre versioni, come quella tedesca, inglese e italiana pare limitino l’ambito di applicazione della disposizione ai soli casi in cui il prodotto è effettivamente utilizzato per il riscaldamento.

Tale analisi consente di ribadire l’ormai consolidato principio unionale, secondo cui non può essere attribuita preponderanza a un’interpretazione linguistica della normativa unionale rispetto alle altre versioni. Un simile approccio, infatti, sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di difformità tra le versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (corte di Giustizia, 2 ottobre 2014, C-426/12).

Per il Giudice diventa dirimente, pertanto, il fatto che il propano sia stato bruciato, sprigionando il calore necessario per effettuare le dovute misurazioni durante la fase sperimentazione.

Tale interpretazione risulta, oltretutto, conforme alle finalità della dir. UE 2003/96/CE secondo la quale l’espressione “utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione (…) come combustibile per riscaldamento”, riguarda tutti i casi in cui l’energia prodotta durante la combustione serve a riscaldare, indipendentemente dalla finalità del riscaldamento, compresa quella di testare un bruciatore al fine di ottenere dati di misurazione.

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