Revisione su istanza di parte: a chi presentare l’istanza
Studio Legale Armella & Associati
Nel caso in cui vi siano più Uffici coinvolti, l’istanza di parte può essere presentata all’Ufficio territorialmente competente in base alla sede dell’impresa. Con la circolare 12 maggio 2026, n. 10/D, l’Agenzia delle dogane mira a uniformare la prassi operativa e a semplificare le procedure per gli operatori economici, in presenza di un’istanza di revisione di più dichiarazioni fondate su presupposti identici o omogenei, o aventi ad oggetto la rettifica del medesimo elemento della dichiarazione o dell’accertamento, ma registrate presso Uffici ADM differenti.
Secondo l’Agenzia, tali circostanze legittimano l’applicazione estensiva del principio di concentrazione dell’attività di revisione, di cui all’art. 42, comma 1 Dnc, secondo il quale la competenza alla revisione delle dichiarazioni spetta all’Ufficio che ha provveduto alla loro registrazione o quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell’Agenzia.
A fondamento di tale principio vi è la sostanziale omogeneità dell’attività istruttoria e di controllo sottesa al procedimento.
L’Agenzia ritiene applicabile il principio della concentrazione anche ai casi di revisione avviati dall’operatore mediante un’unica o più istanza riferite a più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM, in presenza, però, di due condizioni.
La prima è che le istanze di revisione siano indirizzate a più Uffici delle dogane, in ragione del luogo di registrazione delle dichiarazioni oggetto dell’istanza stessa, e contestualmente a quello competente rispetto alla sede legale dell’operatore. La seconda è che l’elemento dell’accertamento/dichiarazione che si chiede di rivedere e le motivazioni sottese risultino omogenee.
Nel caso in cui l’unificazione della trattazione sia possibile, in quanto corrispondente alla ratio della norma disciplinante la competenza alla revisione, gli Uffici che hanno ricevuto l’istanza dovranno trasmetterla, qualora non vi abbia provveduto l’operatore, all’Ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’istante, informandone per conoscenza l’istante stesso.
Un’interpretazione, quella fornita con la circolare in analisi, vantaggiosa non solo per l’Agenzia ma anche per gli operatori economici, coerente con l’esigenza di concentrazione dell’attività istruttoria, e quella di assicurare l’uniformità dell’azione amministrativa nei confronti del medesimo operatore, considerando che gli Uffici sono chiamati a svolgere un’attività istruttoria sostanzialmente unitaria, finalizzata alla verifica degli elementi dedotti dall’istante.