Prodotti accessori al tabacco: niente reato senza immissione in consumo

Prodotti accessori al tabacco: niente reato senza immissione in consumo

di Sara Armella

Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26415 del 18 luglio 2025, il reato di sottrazione all’imposta di consumo sui prodotti accessori al tabacco si realizza solo all’atto della cessione alle rivendite autorizzate. La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip. di Bari, avente a oggetto un ingente quantitativo di prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva sottoposto a sequestro circa sei milioni di cartine e oltre diciannove milioni di filtri, rinvenuti a bordo di un autoarticolato al momento dello sbarco da un traghetto proveniente dalla Grecia.

La contestazione penale, confermata in sede di riesame, si fondava sulla violazione dell’art. 62 -quinquies D.Lgs. 504/95 (Testo Unico Accise, Tua), per sottrazione della merce al pagamento della relativa imposta di consumo. Tale illecito veniva posto in relazione con le fattispecie sanzionatorie penali richiamate dal c. 7 del medesimo articolo, ossia gli artt. 84 e 85 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 141/2024, DNC).

Il nuovo impianto ha innalzato, all’art. 84, la soglia di quantitativo di tabacco di contrabbando al di sopra della quale si realizza la fattispecie penale, portandola a 15 chilogrammi convenzionali (come definiti dall’art. 39-quinquies Tua) rispetto ai 10 previsti dal Tuld ed è intervenuto diversificando le fattispecie in cui si applica la sanzione amministrativa. Tale intervento era volto, da un lato,

a rendere la sanzione proporzionale all’ammontare del tributo evaso, dall’altro, in coordinamento con l’impianto sanzionatorio delle DNC, a inserire l’inapplicabilità della sanzione amministrativa in presenza delle circostanze aggravanti di cui allo specifico art. 85.

La disposizione, diversamente dalle precedenti, individua dunque il discrimine tra sanzione penale e amministrativa nell’elemento quantitativo di tabacco lavorato e non nel valore dei diritti di confine dovuti.

La questione di diritto centrale, sottoposta al vaglio di legittimità, verteva sulla corretta individuazione del momento consumativo del reato contestato. La difesa dell’indagato, legale rappresentante della società importatrice, sosteneva infatti che l’obbligo tributario, il cui inadempimento integra la condotta penalmente rilevante, non fosse ancora sorto.

Annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, la Cassazione ha aderito a questa impostazione. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’interpretazione letterale e sistematica del c. 4 dell’art. 62-quinquies D.Lgs. 504/95, norma che definisce con precisione il presupposto e il momento impositivo, chiarendo che l’imposta di consumo è dovuta all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite autorizzate. Secondo la suddetta Corte, tale disposizione delinea in modo inequivocabile il perimetro dell’obbligazione tributaria. Essa sorge non con l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato, né durante la loro circolazione all’interno della filiera distributiva all’ingrosso, ma unicamente nel momento in cui avviene l’immissione in consumo. Quest’ultima coincide con la cessione ai soli soggetti abilitati alla vendita al pubblico, ossia le rivendite di generi di monopolio.

Ne consegue, secondo quanto affermato dalla Cassazione, che la circolazione del prodotto nella fase precedente alla cessione alle rivendite di generi di monopoli è, ai fini dell’imposta di consumo, fiscalmente neutra e pertanto penalmente irrilevante ai fini della consumazione del reato di sottrazione al pagamento del tributo.

Se da un lato la Suprema Corte esclude che nel caso di specie si possa parlare di reato consumato – poiché la merce non aveva ancora raggiunto alcuna rivendita autorizzata – dall’altro non chiude del tutto la questione penale. I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato come il reato di sottrazione al pagamento dell’imposta sia un reato omissivo proprio che, pertanto, si perfeziona con il semplice mancato compimento dell’azione dovuta (il pagamento) entro il termine previsto.

Il tentativo diventa ipotizzabile, si legge in sentenza, quando l’agente, prima della scadenza del termine per il pagamento, precostituisca una situazione di fatto ovvero versi in una situazione giuridica, tale da rendere impossibile l’ottemperanza alla pretesa tributaria (…).

Il Tribunale del riesame di Bari, a cui gli atti sono stati rinviati dalla Corte di Cassazione, dovrà quindi effettuare una nuova valutazione dei fatti per stabilire se la condotta dell’indagato, pur non costituendo un reato consumato, possa essere qualificata come un tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 c.p. Il nuovo c. 7 dell’art. 62‑quinquies D.Lgs. 504/95, introdotto dalle DNC, estende agli accessori da fumo – cartine, filtri e cartine arrotolate o confezioni miste – la disciplina penale del contrabbando prevista dagli artt. 84 e 85: per stabilire le soglie si usa un coefficiente di equivalenza, in virtù del quale un grammo convenzionale di tabacco corrisponde a cinque grammi di accessori.

Ne deriva che la soglia penale di quindici chilogrammi convenzionali di tabacco, sopra la quale scatta il delitto punito con la reclusione da due a cinque anni, diventa settantacinque chilogrammi di accessori; al di sotto di tale limite, e se non ricorrono le aggravanti dell’art. 85 D.Lgs. 141/2024, la condotta resta un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria calcolata sino a cinque euro per ogni grammo convenzionale di tabacco, cioè un euro per ogni cinque grammi di accessori. Restano invariati sia il presupposto d’imposta – che sorge solo alla cessione alle rivendite – sia la possibilità di configurare il tentativo quando l’operatore crei condizioni tali da rendere impossibile il futuro pagamento dell’imposta.

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