legittima la rettifica del valore in dogana effettuata sulla base di informazioni fornite da autorità doganali estere
di Studio Legale Armella & Associati
È legittimo l’utilizzo del prezzo comunicato dall’autorità doganale del Paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro per la determinazione del valore in dogana, ma soltanto nei casi in cui il valore non può essere determinato né in base al prezzo di transazione, né in base ai criteri di rideterminazione sussidiari (art. 70 e seguenti CDU).
Il Tribunale di Giustizia UE, con la sentenza 24 marzo 2026, T-296/25, ha offerto una lettura estensiva dell’espressione “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione”, richiamata dall’art. 74, par. 3 CDU, che può essere applicata solo quando il dichiarante non fornisce informazioni sufficientemente precise o attendibili.
Secondo i giudici tale l’espressione include anche le comunicazioni effettuate da un’autorità doganale estera all’autorità doganale europea, nell’ambito di un accordo di cooperazione internazionale.
La Corte ricorda che il criterio residuale (c.d. fall back) è applicabile solo nei casi in cui non si possa giungere alla determinazione del valore doganale secondo il criterio del valore di transazione (art. 70 CDU) o uno dei metodi residuali previsti dal Codice doganale (art. 74, par. 2 CDU) (da ultimo, Corte di Giustizia UE, 29 gennaio 2026, C-72/24 e C-73/24).
La controversia ha origine da un’attività di controllo a posteriori svolta dall’amministrazione doganale bulgara che ha proceduto alla rettifica del valore doganale, nutrendo “ragionevoli dubbi” riguardo il valore dichiarato dall’importatore. Dalle informazioni trasmesse dall’autorità doganale di esportazione, infatti, risultava che il valore doganale indicato in export era ben superiore a quello dichiarato all’importazione.
La Corte di Giustizia ha confermato la legittimità della rettifica dell’autorità doganale bulgara sulla base del metodo residuale di cui all’art. 74, par. 3 del Codice Doganale dell’Unione (CDU). Il profilo di maggior rilievo della pronuncia risiede nell’interpretazione estensiva della locuzione “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione”, che i giudici hanno inteso come comprensiva di ogni informazione effettivamente in possesso dell’amministrazione al momento dell’accertamento. Ciò vale, in particolare, quando si tratta di dati relativi al prezzo di una merce dichiarata all’esportazione che sono stati forniti dalle autorità doganali del Paese di esportazione sulla base di un accordo di cooperazione in materia doganale, come quello concluso tra UE e Canada.
Tale nozione, inoltre, non può dipendere né dall’accessibilità per i dichiaranti doganali alle banche dati del Paese terzo dal quale sono ricavati i dati forniti alle autorità doganali dell’Unione, né dall’esistenza di una richiesta da parte di tali autorità volta specificatamente alla comunicazione di tali dati.
La Corte, inoltre, ha ritenuto che il prezzo dichiarato per l’esportazione possa costituire un “mezzo ragionevole”, ai sensi dell’art. 74, par. 3 CDU, poiché non vi è alcuna norma di diritto internazionale che vieti la determinazione del valore doganale della merce sulla base del prezzo di esportazione verso il Paese di importazione.