Estesa la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci
Esteso il regime di non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci anche ai casi in cui prendano parte alla catena di approvvigionamento soggetti “intermediari” che operano in nome e per conto dell’esportatore, dell’importatore o del titolare del regime di transito.
L’articolo 12 del nuovo d.lgs. 186/2025 modifica l’art. 9, comma 3, d.p.r. 633/1972, ampliando la non imponibilità per i servizi di trasporto resi nei confronti dell’importatore o dell’esportatore.
L’intervento legislativo allinea la normativa nazionale ai principi esposti dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 8 novembre 2017, C-495/17 Cartrans Spedition) e all’art. 146, par. 1, lett. e) direttiva 2006/112/CE, che impongono agli Stati membri di esentare dal versamento dell’Iva le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, quando “sono direttamente connesse all’esportazione o all’importazione di beni”.
La nuova esenzione, infatti, allinea la normativa nazionale al principio dell’imposizione Iva su beni o servizi nel luogo di effettiva destinazione al consumo (Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2007, C-97/06).
Il legislatore, supera così l’indirizzo che era stato adottato con il dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, che aveva ristretto l’alveo dei soggetti che potevano accedere al regime di non imponibilità ai soli trasporti forniti direttamente dall’esportatore, o importatore o dal destinatario dei beni, recependo un indirizzo giurisprudenziale unionale (CGUE, sentenza 29 giugno 2017, C-288/16). La regola era stata avvalorata da un indirizzo di prassi dell’Agenzia delle entrate (risposta all’interpello n. 392/2022), che aveva dato seguito a un considerevole aumento dei costi nella catena di fornitura dei beni da e verso l’estero.
Nonostante la nuova disposizione preveda un campo di applicazione più ampio, occorre considerare che secondo la giurisprudenza europea, le esenzioni Iva devono essere interpretate restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale secondo cui l’imposta è riscossa in relazione a ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (Corte di Giustizia UE, sentenza C-185/89 Velker International Oil Company; CGUE, sentenza C-382/02, Cimber Air; CGUE, sentenza da C-181/04 a 184/04, Elmeka; CGUE, sentenza C-409/04). Di conseguenza, la non imponibilità Iva per il trasporto internazionali di merci, ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.p.r. 633/1972, si estenderà a tutti i servizi di trasporto merci effettuati da intermediari che agiscono in nome e per conto dell’esportatore, dell’importatore o del titolare del regime di transito, ma non troverà applicazione nel caso di trasporto merci effettuato per conto di terzi.
L’entrata in vigore del d.lgs. 186/2025 produce effetti diretti concreti sia sui prestatori di servizi sia sui rispettivi committenti, obbligando gli operatori a riesaminare il regime fiscale dei contratti e ad adeguare il regime Iva, passando dall’imponibilità alla non imponibilità.