Esonero dalla cauzione per l’OCSIT

Esonero dalla cauzione per l’OCSIT

di Studio Legale Armella & Associati

L’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) è stato esonerato dall’obbligo di prestare cauzione quando, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali, gestisce scorte di prodotti petroliferi attraverso un “deposito fiscale”.

L’OCSIT è il soggetto incaricato di acquisire, mantenere e vendere scorte di petrolio e prodotti petroliferi al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali. Istituito in attuazione della direttiva europea 2009/119/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 249/2012, l’OCSIT assicura la disponibilità di scorte petrolifere e salvaguarda l’approvvigionamento in caso di necessità, come un’interruzione grave della fornitura.

Le funzioni e la gestione dell’OCSIT sono attribuite per legge alla società Acquirente unico s.p.a., appartenente al gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a), interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le scorte gestite dall’OCSIT si dividono in “specifiche” (di prodotti petroliferi che devono rispettare determinate condizioni definite dalla legge), “di sicurezza” (che ogni Stato membro è obbligato a mantener per legge) e “commerciali” (detenute volontariamente dagli operatori economici non per obbligo di legge).

Prima di tale modifica, l’OCSIT, in qualità di “depositario autorizzato”, era tenuto a prestare una specifica garanzia finanziaria a tutela del credito erariale. La cauzione era necessaria a garantire l’Amministrazione finanziaria sia per eventuali ammanchi di prodotti in giacenza, sia per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo.

L’art. 5 co. 3, lett. a), d.lgs. 504/1995 (Testo unico accise) fissa l’ammontare della cauzione “nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti”.

L’art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 192/2025 esonera l’OCSIT dall’obbligo di prestare cauzione.

La modifica è coerente con la natura e le modalità con cui opera l’OCSIT. Questo, essendo un organismo di diritto pubblico, svolge le sue funzioni senza fine di lucro, operando per la sola copertura dei propri costi. Ridurre gli oneri collegati all’espletamento delle sue attività, tra cui l’obbligo di prestare cauzione, comporta la minimizzazione dei costi di gestione e, conseguentemente, un risparmio di spesa pubblica.

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