E-bikes: Parts imported in separate shipments cannot be considered a single product

E-bike: le parti importate con spedizioni frazionate non possono essere considerate un unico prodotto

Studio Legale Armella & Associati

Le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa T-529/25, Prestige Rijwielen, segnano un passaggio importante nel dibattito sulla classificazione doganale delle merci importate in componenti separati: quando una pluralità di “parti” cessa di essere tale e deve essere trattata, ai fini tariffari, come prodotto finito?

Il caso nasce dall’importazione, tra il 2019 e il 2021, di componenti per biciclette elettriche provenienti dalla Cina, spedite in container distinti, acquistati da due diversi fornitori e dichiarate con 27 dichiarazioni doganali, presentate a distanza di pochi giorni.

Secondo la Procura europea (EPPO), tali operazioni, considerate unitariamente, avrebbero consentito di assemblare circa 5.800 e-bike complete. Frazionando la spedizione, tuttavia, l’operatore avrebbe eluso i dazi antidumping e compensativi applicabili alle biciclette elettriche finite.

Al centro della controversia vi è l’interpretazione della Regola generale 2, lettera a) per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata (Reg. CEE n. 2658/87), che consente di classificare come oggetto completo i beni che siano presentati in Dogana “smontati o non montati”.

La giurisprudenza unionale aveva già chiarito, nella Causa C-183/73 Osram, che tale regola presuppone la presentazione simultanea degli elementi costitutivi. Nel caso X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane (C-107/22), la Corte ha dato un’applicazione più ampia alla norma, precisando che non è necessaria un’unica dichiarazione doganale perché tale regola trovi applicazione, purché le diverse componenti siano presentate contemporaneamente per lo sdoganamento.

L’Avvocato generale, nelle proprie conclusioni, esclude che tale principio possa essere esteso a spedizioni scaglionate nel tempo, anche se le parti importate, una volta assemblate, compongono un unico prodotto finale. Secondo una lettura sistematica, la procedura doganale è concepita esclusivamente per lo sdoganamento di merci effettivamente presentate in Dogana. L’importazione frazionata rappresenta, invece, una deroga, ammessa solo per categorie specifiche di prodotti, come taluni macchinari e altre merci espressamente contemplate dalle note complementari della NC. Le biciclette elettriche e i loro componenti, classificati alle voci 8711 e 8714, non rientrano in tale eccezione.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui le conclusioni dell’Avvocato generale affrontano il tema dell’abuso del diritto, chiarendo che un diritto può formare oggetto di un uso abusivo solo se è stato previamente riconosciuto. Proprio perché la Regola generale 2(a) non si estende anche le componenti di e-bike, questa non dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame.

Se le conclusioni dell’Avvocato generale dovessero essere confermate dal Tribunale dell’Unione europea, la decisione avrebbe importanti ricadute pratiche. La Regola generale 2(a) non potrà più fungere da strumento generale di recupero dei dazi nei casi di importazioni frazionate di parti di e-bike, e si dovrà optare, pertanto, per altri strumenti giuridici.

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