Dal 1° gennaio la nuova distinzione tra gas a naturale a consumo “domestico” e “non domestico”
di Stefano Comisi
La circolare 2 dicembre 2025, n. 32 dell’Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, contenente la nuova disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, che diverrà efficace dal 1° gennaio 2026.
Due categorie di aliquote accisa del gas “per usi domestici” e “per usi non domestici” dal 1° gennaio 2026 sostituiranno le ipotesi di combustione per “usi civili” e “per usi industriali”. La circolare evidenzia una continuità sostanziale tra le fattispecie rientranti nelle categorie vigenti fino al 31 gennaio 2025 e quelle di nuovo conio.
L’art. 26, comma 4, d.lgs. 43/2025 elenca una serie di ipotesi di uso “domestico”, ossia di destinazione ad uso abitativo dell’unità immobiliare a cui i consumi di gas naturale sono riferiti. Tra questi vi è l’utilizzo destinato alla combustione nei locali degli uffici pubblici degli studi professionali, uffici di società e imprese posti fuori dagli stabilimenti dove viene svolta l’attività produttiva, degli istituti di credito – che devono essere individuati sulla base delle attività svolte – e degli istituti di istruzione, sia pubblici che privati.
Ai sensi del nuovo comma 5, invece, il criterio per definire i casi di consumo “non domestico” è di tipo residuale. Le attività rientranti in tale categoria godranno di un’aliquota più favorevole. Avranno nuovo ingresso nell’ambito applicativo “per usi non domestici” l’impiego del gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili; i consumi fatturati con riferimento ad attività di ristorazione o di somministrazione di bevande e dell’attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
Per il riconoscimento dell’aliquota “per usi non domestici” il consumatore dovrà fornire una dichiarazione al proprio venditore in cui descrive l’attività o l’impiego per cui intende utilizzare il gas naturale somministrato, in aggiunta all’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di Commercio. Dalla data di presentazione della dichiarazione, il venditore potrà applicare l’aliquota prevista “per usi non domestici”, previe opportune verifiche sulla pertinenza del riconoscimento a tale trattamento fiscale.
Puntualizzazioni provengono anche rispetto al concetto di “uso promiscuo” del gas naturale, ossia tutte quelle situazioni in cui il gas naturale è consumato in usi che prevedono la contestuale applicazione delle aliquote “per usi non domestici” e per “usi domestici”.
In questi casi, la discriminazione dei quantitativi di gas naturale da ricondurre ai diversi livelli di tassazione dovrà fondarsi su criteri oggettivi: il consumatore dovrà presentare una specifica richiesta al proprio fornitore nella quale precisa le quote percentuali, rispetto al totale rifornito, del gas naturale consumato nei distinti impieghi, nonché ulteriori documenti per il riconoscimento dei trattamenti tributari richiesti e certificanti le quote di consumo per ciascun utilizzo dichiarate.
Sarà poi il venditore a trasmettere la documentazione raccolta, all’Ufficio competente, per l’applicazione della tassazione richiesta dal consumatore alla propria somministrazione di gas naturale.