ADM Circular 17/D: Rules and Updates Regarding Customs Duties on Packages Worth Less Than 150 Euros

Circolare ADM 17/D: regole e novità per il dazio sui pacchi sotto i 150 euro

Studio legale Armella & Associati

Con la circolare 25 giugno 2026, n. 17/D l’Agenzia delle dogane fornisce ulteriori indicazioni necessarie per la dichiarazione, la prestazione della garanzia e la riscossione del nuovo dazio di 3 euro per le spedizioni extra-UE, in vigore dal 1° luglio 2026.

Tale documento riassume le modifiche apportate dal reg. UE 2026/382 e i chiarimenti forniti dalla Commissione con le linee guida del 2 giugno 2026. 

Come chiarito dall’Agenzia, il nuovo dazio si applica alle spedizioni postali e a tutte le “vendite a distanza” di cui all’art. 14, par. 2 direttiva Iva (dir. 2006/112/CEE). Una nozione comprende le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un Paese o territorio terzo verso i soggetti situati in uno Stato membro consumatori finali, o verso i soggetti passivi che acquistano i beni fuori dell’attività commerciale, ovvero enti non soggetti passivi Iva.

Fuori da tale concetto vi sono tutti i casi in cui i beni, al momento della cessione, sono già vincolati al regime di deposito doganale nel territorio dell’Unione. Essendo già presenti nel territorio dell’Unione, essi esulano dalla nozione di vendita a distanza e, pertanto, dall’applicazione del dazio di 3 euro.

Diversamente, il dazio di 3 euro si applica quando la vendita avviene anteriormente all’introduzione delle merci nel deposito doganale e se tale introduzione costituisce soltanto una fase logistica temporanea volta alla distribuzione finale delle merci.

Le modifiche introdotte dal reg. UE 2026/382 prevedono anche specifiche disposizioni per individuare il dichiarante nelle operazioni online. In ordine gerarchico, il dichiarante è individuato: a) nel soggetto passivo che utilizza il regime IOSS; b) nel soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’Iva; c) nel rappresentante indiretto dell’importatore nei regimi di riscossione diversi dai precedenti; d) in via residuale, qualsiasi soggetto in grado di presentare le merci in dogana o di fornire o rendere disponibili le informazioni necessarie all’Ufficio per espletare le formalità doganali.

L’Agenzia segnala, da ultimo, la modifica dell’art. 148, par. 3 reg. UE 2015/2447 (RD), che esclude la possibilità di invalidare, dopo lo svincolo delle merci, la dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni sotto soglia, successivamente restituiti oppure non ritirati dal destinatario. Ne consegue che il nuovo dazio non potrà essere oggetto di rimborso sulla base dell’invalidazione della dichiarazione. Resta ferma la possibilità di richiedere lo sgravio o il rimborso della tariffa nei casi espressamente previsti dalla normativa unionale (artt. 116 e 118 Cdu).

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