CBAM: The EU Commission Updates Its FAQs

CBAM: la Commissione UE aggiorna le FAQ

di Studio Legale Armella & Associati

La Commissione europea ha pubblicato una nuova versione delle FAQ relative Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), aggiornando le istruzioni per la gestione del meccanismo. Le nuove indicazioni forniscono importanti chiarimenti.

Verifica delle emissioni: ruolo centrale del gestore dell’impianto

Particolarmente rilevante è la risposta 5.10: si precisa che spetta esclusivamente al gestore dell’impianto produttivo situato al di fuori dell’Unione europea la facoltà di richiedere la verifica delle emissioni incorporate da parte di un organismo accreditato.

Ne consegue che gli importatori europei non possono attivare autonomamente tale procedura: qualora il produttore estero decida di non sottoporre a verifica i dati sulle emissioni, il dichiarante CBAM sarà tenuto a utilizzare i valori predefiniti previsti dalla normativa.

Secondo la Commissione UE , tale impostazione trova fondamento nel fatto che solo il soggetto che esercita il controllo effettivo sull’impianto disporrebbe delle informazioni e dell’autorità necessarie per avviare il processo di verifica. Per gli operatori UE assume pertanto particolare importanza la definizione di adeguati flussi informativi con i fornitori extra-UE, al fine di acquisire tempestivamente la documentazione richiesta per gli adempimenti CBAM.

Merci complesse: chiarimenti sul trattamento dei prodotti misti

Ulteriori indicazioni riguardano i cosiddetti prodotti “misti”, ossia beni finiti composti da materiali rientranti e non rientranti nell’ambito di applicazione del CBAM. La risposta 4.30 sottolinea la necessarietà di una corretta classificazione doganale del prodotto finito.

Qualora un codice doganale risulti incluso nell’Allegato I del Regolamento CBAM, l’intero peso della merce rileva ai fini del calcolo della soglia di esenzione di 50 tonnellate annue.

In caso di superamento di tale soglia, l’importatore potrà optare per l’utilizzo dei valori standard oppure delle emissioni effettive. In quest’ultima ipotesi, la componente soggetta al CBAM – ad esempio quella metallica – viene qualificata come “precursore” e le emissioni incorporate del prodotto finale saranno determinate esclusivamente con riferimento a tale componente, utilizzando dati effettivi o valori predefiniti secondo le modalità previste dalla disciplina.

Origine doganale e Paese di produzione: confermate le distinzioni rilevanti ai fini CBAM

Le FAQ confermano inoltre che, ai fini CBAM, assume rilevanza esclusivamente l’origine doganale non preferenziale della merce, determinata secondo il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale.

La Commissione ribadisce, altresì, la distinzione tra “Paese di origine” e “Paese di produzione” (risposta 7.22): quest’ultimo coincide con il luogo in cui è avvenuta l’effettiva trasformazione fisica del bene, con esclusione delle semplici operazioni di imballaggio.

Sharing ideas and building brands that truly matter

Get Started +
logo
logo

International Legal and Tax Advisory Services

Contact us

Operational Offices

15/6 Via Torino – 20123 Milan
4/2 Piazza De Ferrari – 16121 Genoa