Accise sul gas naturale: l’Agenzia delle dogane chiarisce le modalità attuative

Accise sul gas naturale: l’Agenzia delle dogane chiarisce le modalità attuative

di Studio Legale Armella & Associati

Nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle dogane relative agli adempimenti accise e per garantire l’effettività nell’uso promiscuo del gas naturale. La circolare 16 marzo 2026, n. 8/D ha chiarito il contenuto del decreto MEF del 29 dicembre 2025, in attuazione agli articoli 26-26-quater del Testo unico in materia d’accise (TUA).

Il provvedimento non altera i presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione, ma illustra puntualmente le modalità di applicazione delle accise sul gas naturale per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e controllo da parte delle autorità.

Tra i requisiti oggettivi, la circolare si sofferma sul contenuto della denuncia di inizio attività, che deve indicare la sede legale che sia effettivamente provvista dei requisiti tecnico-operativi funzionali ad assolvere il ruolo di direzione dell’impresa. Tale indicazione è necessaria a garantire l’effettività e il corretto espletamento dei controlli da parte dell’Agenzia delle dogane.

Importanti chiarimenti riguardano anche le modalità di gestione della cauzione. L’importo versato dagli esercenti non deve essere inferiore al 15% dell’imposta annua dovuta, pena il diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La circolare si sofferma con attenzione sugli articoli 4, 5 e 6 del decreto MEF, che disciplinano le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa del gas naturale. Tali disposizioni rappresentano un elemento di novità rilevante, in quanto trasformano le previsioni generali dell’art. 26-ter TUA in un sistema strutturato di dichiarazione e controllo.

L’Agenzia torna sul tema del criterio di tassazione per uso promiscuo (domestico e non domestico) del gas naturale, fornendo indicazioni utili per la sua applicazione. L’accesso per il consumatore a tale regime derogatorio è subordinato alla presentazione di una relazione che attesti l’impossibilità tecnica o economica di distinguere la destinazione dei consumi tramite misuratori separati.

L’utilizzo del carburante per autotrazione, invece, è sempre escluso dal regime d’uso promiscuo e richiede l’installazione di un apposito misuratore.

Il nuovo sistema accise implementa l’obbligo di trasparenza verso i consumatori finali. I venditori, infatti, sono tenuti a indicare nelle bollette i quantitativi, le aliquote applicate per fascia e il periodo di riferimento, l’eventuale esenzione o non applicazione dell’accisa e l’accisa complessivamente applicata.

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