Nomenclatura Combinata: tutti gli aggiornamenti per il 2027
Novità in materia di classificazione doganale delle merci, elemento fondamentale per individuare i dazi applicabili, l’origine dei prodotti, le restrizioni e tutte le altre disposizioni previste in ambito doganale. Il 30 ottobre 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/2163, con cui la Commissione europea ha aggiornato la Nomenclatura Combinata (NC). Sono 35 le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2027, apportate per adeguare il sistema dei codici tariffari all’evoluzione economica, alle necessità della politica commerciale e alle attività di monitoraggio delle merci. Tra queste figurano nuovi codici tariffari per carne bovina, legno, rottami metallici, energia e rifiuti tecnologici.
Importanti novità per tutti gli importatori di merci interessati dagli obblighi europei di decarbonizzazione e deforestazione. Con il Regolamento (UE) 2026/2163 del 30 ottobre 2026, la Commissione europea ha aggiornato la Nomenclatura Combinata (NC), adattando i codici tariffari di alcune merci agli sviluppi economici, alle esigenze in materia di politica commerciale e di monitoraggio dei prodotti.
Come noto, ogni prodotto è inquadrato, ai fini doganali, sulla base delle proprie caratteristiche essenziali, della propria funzione e del proprio utilizzo, tramite l’applicazione di uno specifico codice numerico identificativo, affinché sia immediatamente comprensibile in qualsiasi alfabeto e lingua, superando eventuali divergenze linguistiche.
La classificazione doganale delle merci è alla base di tutti gli scambi commerciali internazionali, sia per le operazioni di importazione sia per quelle di esportazione. È, inoltre, un elemento essenziale per determinare i dazi doganali, oltre che per identificare l’assoggettamento alle nuove normative settoriali europee e l’applicazione di misure restrittive al commercio.
Le principali novità riguardano gli importatori di merci soggette agli obblighi europei di decarbonizzazione e deforestazione. Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, Reg. UE 2023/956) e l’EUDR (Reg. UE 2023/1115), infatti, hanno reso indispensabile un aggiornamento di alcune voci doganali.
Nel Capitolo 02 si segnala l’aggiunta di una sottovoce dedicata ai pezzi disossati di filetto, costata, bavetta, controfiletto e scamone (0201 30 10), per agevolare il monitoraggio della carne bovina. Si tratta di una modifica di particolare interesse per le pratiche di due diligence previste dal Regolamento EUDR, ma anche ai fini dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur, grandi esportatori di tali prodotti. Tale Accordo, infatti, ha introdotto un contingente tariffario di 99.000 tonnellate di merci, alle quali si applica il dazio agevolato del 7,5%.
Gli interventi riguardano anche il Capitolo 44, nel quale sono state introdotte nuove sottovoci per la “corteccia”(4401 49 20), i “rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui” (4401 49 30) e la “quercia” (4403 91), anch’essi soggetti agli obblighi in materia di deforestazione.
Per la plastica sono stati introdotti nuovi codici doganali dedicati al PET in scaglie (3907 61 e 3907 69). Nuove sottovoci anche per i rottami di ghisa, ferro o acciaio contenenti elementi delle terre rare (7204 41) e i cascami di alluminio (7602 00).
Dal 1° gennaio 2027, gli importatori di alcune merci a base di azoto dovranno indicare un’unità di misura supplementare (kg N) per agevolare gli obblighi di monitoraggio CBAM. Tale elemento, infatti, è utilizzato nella produzione di concimi e si trova in molti dei loro precursori.
Anche per il settore energetico si segnalano alcune novità che riguardano le fondazioni monopalo di acciaio per turbine eoliche tubolari (7308 90), per le quali dovranno essere dichiarate le emissioni di CO₂ incorporate, essendo soggette agli obblighi CBAM. Nuove numerazioni anche per gli assemblaggi di navicelle di turbine eoliche (8503 00), i magneti permanenti contenenti elementi delle terre rare (8505 11), le celle agli ioni di litio (8507 60) e diversi scarti e rifiuti (8549 99).
Per prepararsi alla nuova classificazione doganale, gli importatori sono tenuti ad adeguare le procedure doganali alle recenti modifiche dei codici della Nomenclatura Combinata, verificando la correttezza delle voci doganali utilizzate, anche al fine di prevenire eventuali contestazioni e sanzioni.
Studio Legale Armella & Associati