Deforestazione: ultime novità

Deforestazione: ultime novità

Studio Armella & Associati

Nel mese di settembre sono state introdotte importanti novità in merito al Regolamento 2023/1115 (EUDR).

Il reg. 2026/2102, in vigore dal 18 settembre, modifica l’allegato I aggiornando l’elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza. In particolare, sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR le pelli bovine grezze e lavorate, i pneumatici ricostruiti, la soia da semina, gli articoli in gomma vulcanizzata, i nastri trasportatori e di trasmissione, i sedili per aeromobili e i veicoli a motore.

Sono stati introdotte, inoltre, esenzioni mirate per categorie specifiche: rifiuti, prodotti usati e di seconda mano, materiali di imballaggio, prodotti destinati a usi particolari come i medicinali, i campioni e i prodotti impiegati per analisi, esami e prove.

Contestualmente, sono stati aggiunti all’elenco il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate. Per consentire alle imprese di adeguarsi, questi nuovi prodotti saranno soggetti al regolamento EUDR a partire dal 30 dicembre 2027.

Il 21 settembre 2026 la Commissione Ue ha, invece, pubblicato la versione aggiornata della EUDR Information System User Guide, il manuale operativo che accompagna gli operatori nell’utilizzo del sistema informativo per la creazione, la gestione e la trasmissione delle dichiarazioni di dovuta diligenza (Due Diligence Statements, DDS).

La guida descrive in modo puntuale le fasi operative per la registrazione degli operatori nel sistema, la compilazione e la presentazione delle DDS, con le relative opzioni per l’inserimento delle geolocalizzazioni tramite coordinate manuali, strumento GeoEditor o file GeoJSON, nonché la gestione dell’intero ciclo di vita delle dichiarazioni. Tra le funzionalità illustrate figurano la possibilità di raggruppare più DDS in un unico “Group Head”, la funzione “Copy As New” per la duplicazione di dichiarazioni con contenuto simile e altri strumenti. Sul fronte delle operazioni doganali, la guida precisa che per le attività di import ed export è necessario che l’operatore disponga di un numero EORI registrato nel sistema. Il numero di riferimento della DDS, generato automaticamente all’atto della validazione (stato available), è quello da indicare nella dichiarazione doganale.

Una delle principali novità è la dichiarazione semplificata (Simplified Declaration, SD),estesa  dall’atto di esecuzione del 13 luglio 2026 a favore dei micro e piccoli operatori primari (Micro or Small Primary Operators, MSPO).

A differenza della DDS, che deve essere presentata per ciascun lotto di prodotti immessi sul mercato o esportati, la SD riporta la quantità annua stimata dei prodotti che il MSPO intende commercializzare, senza necessità di replicare la dichiarazione a ogni singola transazione. La SD rimane valida senza limiti di tempo fino all’eventuale ritiro, e può essere aggiornata volontariamente in caso di variazioni rilevanti, ad esempio l’aggiunta di nuove particelle o di nuovi prodotti.

Sul piano della geolocalizzazione, è consentito indicare il luogo di produzione tramite indirizzo postale o codice catastale delle particelle interessate. L’MSPO non potrà immettere i prodotti sul mercato né procedere all’esportazione fino al ricevimento del declaration identifier, assegnato dal sistema al raggiungimento dello stato available.


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